Limiti al trasferimento del lavoratore che assiste disabile
- 22 Novembre 2022
- Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 33429/2022, pubblicata in data 11/11/2022, la Cassazione interviene nuovamente in materia di accertamento della legittimità del trasferimento disposto nei confronti di un lavoratore con diritto alla tutela prevista in caso di assistenza di un familiare disabile (art. 33, c. 5, L. 104/92). Il vero punto nevralgico il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, posto che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza a partire dalla pronuncia n. 16102/2009 della Cassazione a Sezioni Unite, l'art. 33, c. 5, L. 104/92, non configura affatto un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro. Pertanto, il bilanciamento di interessi di volta in volta sotteso all'applicazione dell'art. 33, c. 5, L. 104/92, non solo si iscrive a pieno titolo nell'alveo dei principi di valutazione specifica sanciti a livello interno, comunitario ed internazionale, ma, a ben vedere, non si discosta affatto nemmeno dal normale habitus comparativo previsto dal legislatore nostrano per tutti i trasferimenti in generale, atteso che il disposto dell'art. 2103 c.c., nell'ancorare la validità del trasferimento del lavoratore all'esistenza di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", impone di fatto sempre un'operazione di concreto bilanciamento di interessi tra assetti d'impresa a tutela della forza lavoro.