Licenziamento per giusta causa e dati aziendali
- 14 Marzo 2026
- Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 4371/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di licenziamento disciplinare per condotte informatiche sospette, stabilendo che l'anomalia non equivale automaticamente a giusta causa. Nel caso deciso un dipendente aveva sincronizzato numerosi file strategici durante un giorno di ferie. I giudici hanno ritenuto il fatto materiale sussistente e disciplinarmente rilevante. Tuttavia, hanno giudicato il licenziamento sproporzionato in assenza di prova di un danno effettivo, della sottrazione dei dati o del loro utilizzo fraudolento. Il principio rilevante è che il sospetto, anche se fondato su elementi concreti, non è sufficiente a dimostrare la rottura irreversibile del vincolo fiduciario necessaria per la massima sanzione espulsiva. In base al d.lgs. n. 23/2015, poiché il "fatto materiale" è sussistente, non si applica la tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2. Il rapporto di lavoro viene quindi dichiarato estinto con la condanna del datore al pagamento solo di un'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, comma 1. Per il datore di lavoro, emerge l'onere di provare non solo la condotta tecnica anomala, ma anche le sue concrete conseguenze pregiudizievoli per difendere la legittimità di un licenziamento per giusta causa.