Formazione su salute e sicurezza durante la Cig con obbligo da definire
- 14 Marzo 2026
- Pubblicazioni
La nuova legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvata dal Parlamento, ha previsto una modifica all’articolo 37 del Dlgs 81/2008 inserendo, tra gli eventi in occasione dei quali deve avvenire la formazione in materia di salute e sicurezza, i periodi di cassa integrazione guadagni sia in caso di sospensione, sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono disciplinati con l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2025. L’articolo 37 detta le tempistiche entro cui la formazione e l’addestramento specifico, ove obbligatorio, devono avvenire. Prima dell’intervento della legge sulle piccole medie imprese l’obbligo di formare i lavoratori scattava in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni, nonché della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. A queste ipotesi il legislatore ne aggiunge una nuova: i periodi di cassa integrazione guadagni. Fattispecie che si differenzia rispetto alle precedenti, in quanto non si tratta di un evento che comporta nuove competenze da acquisire in materia di sicurezza come nel caso dell’assunzione, trasferimento o cambio di mansioni, a meno che non si voglia riferire la formazione in occasione dei periodi di integrazione salariale a eventuali modifiche organizzative aziendali e riqualificazione del personale che vanno a incidere sulle mansioni cui è adibito il lavoratore e per le quali era già formato, richiedendo di conseguenza una nuova specifica formazione, che avverrà proprio nel corso della cassa integrazione guadagni. L’intervento è stato apprezzato da Confindustria, in sede di audizione parlamentare del 1° luglio 2025, in quanto, attraverso la formazione, si valorizza un momento – quello della cassa integrazione - in cui il lavoratore resta comunque a disposizione dell’impresa. Anche la Cgil ha fornito un parere evidenziando l’impatto potenzialmente positivo della norma - garantire anche in costanza di cassa integrazione guadagni la formazione per l’aggiornamento professionale e la riqualificazione anche in materia di salute e sicurezza - pur evidenziando un potenziale contrasto con l’attuazione dei percorsi di politica attiva. Da chiarire, dunque, se l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale farà scattare in automatico un obbligo formativo, anche qualora non vi sia una effettiva necessità. Si pensi, ad esempio, a un lavoratore che è già stato formato e addestrato in occasione dell’assunzione avvenuta di recente per mansioni che non vengono modificate.
Fonte: SOLE24ORE