Chat Whatsapp tra colleghi, inutilizzabile in sede disciplinare

Chat Whatsapp tra colleghi, inutilizzabile in sede disciplinare

  • 14 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Deve essere ritenuta nulla e illegittima la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore o alla lavoratrice per messaggi vocali o testuali condivisi e inviati all’interno di un gruppo Whatsapp composto esclusivamente da colleghi anche se il contenuto dei messaggi è gravemente offensivo o denigratorio, poiché tale genere di messaggi devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, inviolabile ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione. In ogni caso, deve essere salvaguardato il diritto di critica del lavoratore ove esercitato senza eccedere i limiti di continenza formale e sostanziale. A queste conclusioni è giunta la Corte d’appello di Ancona con sentenza del 12 febbraio 2026 in accoglimento del ricorso proposto da una lavoratrice impiegata con mansioni di addetta al reparto pescheria di una nota catena di supermercati. La lavoratrice aveva inviato numerosi messaggi vocali tramite una chat interna al reparto pescheria del supermercato composta da cinque dipendenti, con espressioni volgari e gravemente offensive con riguardo sia all’organizzazione del supermercato, sia alla freschezza e qualità dei prodotti ittici destinati alla vendita, nonché frasi ingiuriose indirizzate ai superiori gerarchici. Il datore di lavoro, informato da uno dei colleghi che faceva parte della chat, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente, sanzionandola per insubordinazione e lesione dell’immagine e della reputazione aziendale con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni. Nel giudizio di impugnazione della sanzione davanti al Tribunale di Ancona, il giudice, rilevato che la lavoratrice non aveva contestato l’invio dei messaggi, ha dichiarato la legittimità della sanzione ritenendo che il diritto di critica invocato dalla dipendente potesse giustificare le considerazioni espresse dalla stessa sulla cattiva qualità dei prodotti ittici, ma non i messaggi denigratori e offensivi riguardanti la gestione dei turni e i superiori gerarchici. La lavoratrice ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’appello di Ancona che accoglieva il ricorso. In particolare, secondo la Corte anconetana, il giudice di primo grado ha erroneamente omesso di affrontare la questione preliminare dell’utilizzabilità dei messaggi oggetto di addebito a fini disciplinari, rilevando che «la comunicazione realizzata attraverso una chat “chiusa” su piattaforma Whatsapp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati, integra una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell’articolo 15 Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato». Partendo da tale assunto, il giudice di appello ha ritenuto che il datore di lavoro non potesse utilizzare per motivi disciplinari i messaggi scambiati dalla lavoratrice, precisando che la circostanza che la divulgazione dei messaggi al medesimo datore fosse avvenuta per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat non potesse elidere la natura riservata della comunicazione, né rendere automaticamente legittimo l’utilizzo datoriale del relativo contenuto a fini disciplinari, poiché «la violazione della segretezza della corrispondenza può provenire anche da un destinatario della comunicazione, restando comunque tutelato il diritto del mittente alla riservatezza». La sentenza si pone nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione 21965/2018) secondo il quale i messaggi scambiati all’interno di una chat Whatsapp composta esclusivamente da colleghi di lavoro, diretti a destinatari determinati e caratterizzati dall’intento di mantenere riservato il contenuto della comunicazione, non sono assimilabili a forme di comunicazione pubblica e devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria anche dalla Corte costituzionale (sentenza 170/2023). In tal senso si è espressa di recente la Corte di cassazione ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare fondato su messaggi vocali a contenuto gravemente offensivo, denigratorio e persino razzista, inviati da un lavoratore all’interno di un gruppo Whatsapp composto esclusivamente da colleghi, chiarendo che la gravità del linguaggio utilizzato non valesse, di per sé, a degradare la comunicazione privata in comunicazione disciplinarmente rilevante e a superare il limite invalicabile della libertà e segretezza della corrispondenza. 

Fonte: SOLE24ORE