Legittimo il trasferimento del dipendente nella sede vicina per incompatibilità aziendale

Legittimo il trasferimento del dipendente nella sede vicina per incompatibilità aziendale

  • 14 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Con l' Ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026 , la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la nozione di trasferimento del lavoratore, ai sensi dell'art. 2103 cc, comporta il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione, il quale, però, non è di per sé idoneo a configurare l'ipotesi del trasferimento nel caso in cui lo spostamento venga attuato nell'ambito della stessa unità produttiva , con riguardo ad articolazioni aziendali che, seppur dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi strumentali oa funzioni ausiliarie sia rispetto fini generali dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa. Ciò detto, gli Ermellini chiariscono, con riferimento al caso in esame, che il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale trova la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva , e dunque va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 citato, piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti , così come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia stabilita per le sanzioni disciplinari.