Stato di salute del lavoratore e privacy: i limiti del datore di lavoro

Stato di salute del lavoratore e privacy: i limiti del datore di lavoro

  • 3 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
Il lavoratore non è tenuto a informare il datore di lavoro del proprio stato di salute, potendo quest'ultimo conoscere unicamente la prognosi e non la diagnosi. Qualsiasi contestazione mossa al dipendente per aver taciuto tali informazioni è illegittima. Lo ha chiarito il Tribunale di Prato con la sentenza n. 478/2025, che ha dichiarato nullo un licenziamento motivato anche dal silenzio serbato dal lavoratore, al momento dell'assunzione, circa la propria condizione sanitaria.  La pronuncia si allinea a un principio già consolidato dalla Cassazione (sentenza n. 15439/2024), secondo cui ogni indicazione da cui si possa desumere la diagnosi contrasta con la tutela della privacy. L'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari per valutare l'idoneità alla mansione è il medico competente, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. A lui spetta in via esclusiva la sorveglianza sanitaria, comprese le visite preventive in fase preassuntiva. Qualsiasi raccolta di dati sanitari da parte del datore di lavoro o di suoi incaricati non medici, ad esempio tramite colloqui al rientro da un'assenza, costituisce una violazione degli artt. 6 e 9 del GDPR, come sanzionato anche dal Garante per la Privacy (provvedimento n. 390/2025).