Rimozione protezioni e infortunio sul lavoro: prova semplificata per condanna dell'ente

Rimozione protezioni e infortunio sul lavoro: prova semplificata per condanna dell'ente

  • 2 Marzo 2026
  • Pubblicazioni
La vicenda oggetto della sentenza 10 febbraio 2026 n. 5357 della Corte di Cassazione (IV Sezione Penale), riguardava un'acciaieria condannata poiché la rimozione di protezioni antinfortunistiche, finalizzata a velocizzare la produzione, aveva causato gravi lesioni a un operaio. L'evento dannoso si era verificato a causa di continui problemi di riavvolgimento e disallineamento del nastro dell'impianto di filtrazione automatica, che bloccavano frequentemente le macchine rettificatrici. Questo malfunzionamento era noto ai responsabili del reparto già da diversi giorni. Per risolvere i continui blocchi e permettere agli addetti di intervenire manualmente e con maggiore rapidità sul riallineamento del nastro, il capo reparto aveva ordinato di rimuovere stabilmente le protezioni antinfortunistiche. L'obiettivo di questa manovra era garantire un accesso più celere alle parti operative della macchina da riparare, evitando così di interrompere la produzione e aggirando i "tempi morti", con lo scopo di offrire un potenziale vantaggio economico all'azienda. A seguito di questa decisione, e senza che fosse stata predisposta alcuna procedura per continuare a lavorare in sicurezza, un operaio rettificatore subiva subìto un grave incidente: il suo braccio era stato trascinato dal rullo durante le operazioni di riavvolgimento, causandogli lesioni con una prognosi di oltre 230 giorni. Rimozione delle protezioni conseguenti responsabilità della società. La rimozione delle protezioni antinfortunistiche rappresenta l'elemento centrale che fa scattare la responsabilità della società poiché tale azione illecita è stata compiuta nell’interesse ed a vantaggio dell'azienda. Affinché una società sia ritenuta responsabile, infatti, devono sussistere tre elementi essenziali: 
la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente; 
la "colpa di organizzazione", diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001). 
fattore cruciale, il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.Lgs. 231/2001). 
Nel caso specifico, la scelta di far lavorare gli operai senza protezioni influisce sulla responsabilità della società attraverso due aspetti giuridici fondamentali: 
la configurazione di un vantaggio economico per l'azienda: la difesa della società aveva tentato di sminuire l'accaduto, sostenendo che le protezioni fossero state rimosse per "mere esigenze di comodità" dei lavoratori e che non vi fosse stato un oggettivo risparmio di spesa tale da far prevalere il profitto sulla salute. La Corte ha invece stabilito che l'ordine di rimuovere le protezioni aveva lo scopo preciso di permettere agli addetti un accesso più celere ai macchinari da riparare, evitando di interrompere la produzione e azzerando i tempi morti. I preposti avevano agito per offrire un potenziale vantaggio all'ente, integrando così il requisito richiesto dalla legge per condannare la società. È stato inoltre precisato che "interesse" e "vantaggio" sono concetti alternativi: per condannare l'azienda è sufficiente che ne sussista anche solo uno dei due. 
la semplificazione della prova in caso di pluralità di imputati. La sentenza chiarisce un principio molto importante per la responsabilità penale-amministrativa delle società: quando un infortunio coinvolge le responsabilità di più persone a vari livelli (dai capireparto fino ai direttori), non è necessario dimostrare che ogni singolo imputato abbia agito per portare un vantaggio o un interesse all'azienda. È sufficiente accertare questo collegamento per un singolo autore del reato. Pertanto, una volta appurato che i preposti avevano rimosso le protezioni per velocizzare la produzione (e quindi nell'interesse dell'acciaieria), la società era stata ritenuta responsabile, senza che fosse necessario provare che anche le posizioni apicali abbiano agito con il medesimo intento. Relativamente al requisito della colpa di organizzazione, si tratta di un criterio d'imputazione della responsabilità amministrativa degli enti secondo il quale non si punisce l'azienda solo perché un suo dipendente ha commesso un reato, ma perché l'azienda stessa non si è strutturata correttamente per prevenire quel reato. È una sorta di "deficit organizzativo". La colpa di organizzazione rende la responsabilità dell'ente autonoma rispetto a quella della persona fisica. Ciò significa che l'ente può essere sanzionato anche se: 
l'autore materiale del reato non è stato identificato; 
il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia. 
La sentenza in commento, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, dimostra in maniera chiara ed incontrovertibile la necessità per gli enti di dotarsi di un valido ed efficace modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati che non rimanga solo sulla carta ma si inserisca in più ampio ambito che è quello della compliance aziendale.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL