Incentivo all'esodo: il dirigente che tace sul procedimento penale a suo carico deve risarcire la banca

Incentivo all'esodo: il dirigente che tace sul procedimento penale a suo carico deve risarcire la banca

  • 27 Febbraio 2026
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Il rapporto di lavoro tra la banca ed uno dei suoi dirigenti giungeva a risoluzione per il tramite di una scrittura privata che contemplava un cospicuo incentivo all'esodo . Tuttavia, a seguito della concessione dell'accordo, la banca veniva a conoscenza della pendenza di un procedimento penale a carico del dirigente che, se solo ne aveva avuto conoscenza prima, non avrebbe condotto alla concessione del suddetto incentivo, ma solo al suo licenziamento. Per questa ragione, la banca ha chiesto l'annullamento parziale della scrittura privata, asserendo che il suo consenso era stato carpito con dolo dal dirigente che aveva omesso la presenza di un procedimento penale a suo carico. Con l' Ordinanza n. 3125 del 12 febbraio 2026 , la Corte di Cassazione avalla la tesi prospettata dalla banca, rilevando come l'omissione costituisca un elemento capace di alterare l'esatta determinazione delle condizioni contrattuali in sede di accordo di cessazione del rapporto di lavoro, fermando la volontà di chiusura del rapporto. Ai sensi dell'art. 1440 cc, infatti, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, poichè opera la presunzione iuris tantum che, in assenza della condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.