Appalto illegittimo e buoni pasto: la cassazione riconosce il diritto del lavoratore

Appalto illegittimo e buoni pasto: la cassazione riconosce il diritto del lavoratore

  • 27 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 4328 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un lavoratore a ricevere oltre 25.000 euro a titolo di buoni pasto per un periodo di circa 7 anni. La vicenda trae origine dall'accertamento, in un precedente giudizio, dell'illegittimità di un appalto, con il lavoratore che è stato riconosciuto a tutti gli effetti dipendente del committente. Il lavoratore ha rivendicato i buoni pasto mai corrisposti dal datore di lavoro di fatto (il committente), producendo le buste paga, seppur emesse dall'appaltatore, che attestavano le giornate di presenza e l'orario di lavoro a tempo pieno con pausa pranzo. La Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, basando la sua decisione sul principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.). La società committente non aveva specificamente contestato le allegazioni del lavoratore riguardo ai giorni lavorati e all'orario osservato.  Tale condotta processuale ha portato a considerare provati i presupposti di fatto per il diritto ai buoni pasto. La Cassazione ha ribadito che l'apprezzamento sulla sussistenza di una non contestazione è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali gravi.  Accertate le condizioni di fatto (orario full-time con pausa pranzo), al lavoratore spetta il medesimo trattamento, inclusi i buoni pasto, previsto dagli accordi aziendali per il personale diretto.