L’aspettativa sindacale non deve essere autorizzata dall’azienda

L’aspettativa sindacale non deve essere autorizzata dall’azienda

  • 26 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
La Corte d’appello di Torino, con sentenza 47/2026 del 6 febbraio, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dirigente sindacale, fornendo importanti chiarimenti circa la natura di diritto potestativo dell’aspettativa sindacale prevista dall’articolo 31 della legge 300/1970 e la sussistenza dell’onere della prova, gravante in capo al datore di lavoro a cui è richiesto di dimostrare l’uso distorto dell’aspettativa da parte del lavoratore rivestente cariche sindacali. Il caso trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore, che era stato nominato segretario generale di una neonata associazione sindacale, a causa di presunte assenze ingiustificate intervenute tra il 25 e il 29 agosto 2024. In particolare, il lavoratore ha chiesto inizialmente di fruire di alcuni giorni di ferie a fine luglio 2024 e, a fronte del diniego del datore di lavoro che non li ha concessi per esigenze di servizio, ha presentato istanza di aspettativa sindacale per le stesse giornate. Il datore di lavoro non ha accordato neppure l’istanza di aspettativa, in quanto l’associazione sindacale non era firmataria del Ccnl applicato, né aveva partecipato alla contrattazione. Nonostante il diniego, il lavoratore si è assentato e, pertanto, gli è stata irrogata una sanzione disciplinare conservativa, successivamente annullata in sede di arbitrato conciliativo. La medesima condotta è stata reiterata in occasione dell’ulteriore richiesta di ferie dal 25 agosto al 1° settembre 2024 e il datore di lavoro ha irrogato il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal servizio. In primo grado, il Tribunale di Ivrea ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo pacifica l’assenza del lavoratore, che non ha dimostrato l’espletamento di attività sindacale in tali giornate. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza 47/2026, ha riformato la sentenza del Tribunale di Ivrea. In particolare, il Collegio, dopo aver escluso l’eccepito carattere discriminatorio del provvedimento espulsivo, lo ha comunque dichiarato illegittimo nel merito. Il punto nodale della decisione di secondo grado risiede nella qualificazione del diritto alla fruizione dell’aspettativa ex articolo 31 della legge 300/1970 in termini di diritto potestativo, in quanto fruibile a prescindere dal consenso del datore di lavoro. Sotto diverso profilo, la Corte d’appello ha anche affermato che, per poter legittimamente fruire dell’aspettativa in questione, non è necessario che l’associazione sindacale sia munita di una rappresentatività qualificata ma è sufficiente che il lavoratore ricopra una carica sindacale a livello nazionale o provinciale e che l’assenza sia connessa allo svolgimento di attività sindacale. Sulla base di tali premesse, a differenza di quanto precedentemente statuito dal Tribunale che aveva posto in carico al lavoratore l’onere di provare lo svolgimento di attività sindacale nei giorni di assenza per aspettativa, la Corte d’appello ha affermato che «non competeva certo al lavoratore richiedente documentare lo svolgimento di attività sindacale, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata, essendo semmai la parte datoriale onerata di provare un uso distorto e per finalità diverse di un diritto potestativo riconosciuto al lavoratore rivestente cariche sindacali». Pertanto, il fatto che il dipendente avesse chiesto di fruire di ferie nelle stesse giornate per cui egli si sarebbe assentato per aspettativa non costituisce, di per sé, un utilizzo distorto della prerogativa sindacale. La condotta del lavoratore è stata, quindi, dichiarata priva del requisito dell’antigiuridicità e il licenziamento illegittimo.

Fonte: SOLE 24ORE