Licenziamento per GMO: la motivazione vincola il datore di lavoro

Licenziamento per GMO: la motivazione vincola il datore di lavoro

  • 26 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n.125 del 25.2.2026, offre un importante chiarimento sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO). Viene richiamato il principio generale secondo cui un andamento economico negativo non è un presupposto indispensabile per la legittimità del recesso datoriale . Tuttavia, la sentenza sottolinea un aspetto cruciale: se il datore di lavoro, nella lettera di licenziamento, individua la causa del recesso specificamente nel "calo del fatturato e degli ordini", si vincola a fornire la prova di tali circostanze. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto il licenziamento illegittimo proprio perché la documentazione contabile prodotta dalla stessa società smentiva l'assunto, evidenziando anzi un aumento delle vendite e dei ricavi nel periodo antecedente il recesso. La motivazione, quindi, non è una mera formalità. Una volta esplicitata, essa definisce il perimetro dell'onere probatorio a carico dell'azienda. Se la prova delle ragioni addotte fallisce, il licenziamento è illegittimo, a prescindere da altre possibili, ma non dichiarate, esigenze organizzative. Questa decisione evidenzia la centralità del principio di immodificabilità e veridicità dei motivi del licenziamento.