Un accordo sindacale può delimitare gli accomodamenti ragionevoli
- 24 Febbraio 2026
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L’obbligo di accomodamento ragionevole non può realizzarsi assegnando una dipendente definitivamente non idonea a mansioni che, in base a un accordo collettivo, sono destinate solo al personale temporaneamente inidoneo. Infatti l’adozione degli accomodamenti deve essere compatibile con l’organizzazione aziendale e «anche con quella derivante da obblighi assunti dall’azienda mediante accordi sindacali». Così si è pronunciata la Corte d’appello di Roma nella sentenza 2109/2025. Un datore di lavoro ha collocato in aspettativa retribuita al 50% una dipendente che, dopo precedenti periodi di inidoneità temporanea, è stata dichiarata definitivamente non idonea alle mansioni proprie della sua qualifica. Nell’azienda era in vigore un accordo collettivo in base al quale il personale definitivamente non idoneo era «utilizzato in profili professionali e/o qualifiche che rispondano effettivamente alle esigenze legate al servizio erogato dalla società, nonché alle condizioni e ai requisiti posseduti dal lavoratore e, comunque, fino a copertura del fabbisogno aziendale». L’accordo individuava inoltre le mansioni che potevano essere assegnate agli inidonei definitivi. Tra queste non rientrava quella a cui la lavoratrice era stata assegnata in precedenza, in occasione di inidoneità temporanea. Inoltre, in base all’ultima visita effettuata, la dipendente non risultava idonea ad alcuna delle mansioni previste dall’accordo collettivo per i lavoratori definitivamente non idonei. Di conseguenza, l’azienda ha applicato l’articolo 24, dell’allegato A al Regio decreto 148/1931 (applicabile agli autoferrotranvieri), in base al quale il dipendente può essere collocato in aspettativa «d’ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all’ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l’azienda giudichi conveniente esperimentare l’esenzione stessa, prima di deliberare l’esonero definitivo dal servizio». Il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del provvedimento di collocamento in aspettativa e ha ordinato la riammissione in servizio della dipendente con la mansione che aveva ricoperto quando era temporaneamente inidonea. L’azienda, ha presentato ricorso in Corte d’appello. Quest’ultima ha ritenuto che «l’obbligo dell’azienda di ricercare mansioni alternative, anche di livello inferiore, in cui ricollocare la lavoratrice al fine di non estrometterla dal contesto lavorativo debba essere adempiuto compatibilmente con l’organizzazione aziendale e nel rispetto degli accordi sindacali». Quindi, seppur la lavoratrice avesse ricoperto una mansione alternativa durante l’inidoneità temporanea, non poteva continuare a ricoprirla nella sua nuova condizione, perché ciò era in contrasto con l’accordo. E, secondo i giudici, non può essere considerato un accomodamento ragionevole quello che violi l’accordo collettivo rispetto alla collocazione in aspettativa retribuita al 50% «nelle more della ricerca di una possibile utile ricollocazione aziendale nel rispetto degli accordi sindacali».
Fonte: SOLE24ORE