Lo smart working può contribuire a ridurre gli infortuni in itinere

Lo smart working può contribuire a ridurre gli infortuni in itinere

  • 24 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
I più recenti dati Inail impongono una riflessione che non può restare confinata all’analisi statistica: nel 2025 le denunce di infortunio in itinere — al netto degli studenti — sono state 99.939, con un incremento del 3,2% rispetto al 2024 (96.835). Ancora più significativo è il dato relativo agli infortuni con esito mortale: l’aumento complessivo registrato nel 2025 è riconducibile esclusivamente alla componente in itinere, passata da 280 a 293 casi, pari a un incremento del 4,6%, mentre risultano in lieve flessione i decessi occorsi in occasione di lavoro (Inail, comunicato stampa febbraio 2026; dati Inail 2/2026). Letti in chiave sistemica, questi numeri evidenziano come una quota crescente del rischio lavorativo si collochi nella fase di mobilità casa-lavoro, imponendo di interrogarsi con rigore sui confini della responsabilità datoriale e sugli strumenti organizzativi che possono incidere concretamente sulla riduzione dell’esposizione al rischio stradale. Il fondamento normativo della tutela assicurativa dell’infortunio in itinere risiede nell’articolo 12 del Dlgs 38/2000, che ha esteso la copertura Inail agli eventi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nonché tra più luoghi di lavoro o durante il tragitto verso il luogo di consumazione abituale dei pasti. La copertura presuppone il requisito della normalità del percorso e l’assenza di deviazioni o interruzioni non necessitate; la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo consolidato un’interpretazione funzionale, valorizzando il nesso eziologico tra spostamento e prestazione lavorativa. Con l’introduzione del lavoro agile, l’articolo 23 della legge 81/2017 ha ulteriormente precisato che il lavoratore da remoto conserva il diritto alla tutela contro gli infortuni anche per gli eventi occorsi durante il normale percorso tra l’abitazione e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali, purché la scelta risponda a esigenze connesse alla prestazione o a necessità di conciliazione vita-lavoro e sia riconducibile a criteri di ragionevolezza. Il legislatore riconosce, in tal modo, la dimensione mobile della prestazione lavorativa e la permanenza del rischio assicurato anche oltre il perimetro aziendale. Sul piano civilistico, il tema si innesta inevitabilmente sull’articolo 2087 del Codice civile, norma di chiusura dell’ordinamento prevenzionistico, che impone al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore. È noto che il rischio generico — quale quello della circolazione stradale — non è di per sé imputabile al datore di lavoro; tuttavia la giurisprudenza ha più volte affermato che tale rischio può assumere connotazione professionale quando l’organizzazione del lavoro ne incrementi l’esposizione o ne condizioni le modalità. In questa prospettiva, l’orario rigido in fascia di punta, la programmazione di turni gravosi, la pressione organizzativa che incide sui tempi di percorrenza o la gestione impropria della reperibilità digitale possono costituire fattori aggravanti, trasformando il rischio stradale in rischio specificamente connesso all’organizzazione aziendale. Il punto non è estendere in modo improprio la responsabilità datoriale, ma riconoscere che la prevenzione oggi non può limitarsi ai rischi tradizionali tipizzati dal Dlgs 81/2008: occorre considerare anche le dinamiche organizzative che concorrono all’esposizione al pericolo. In questa cornice si inserisce il ruolo dello smart working e della flessibilità oraria come strumenti di prevenzione primaria. Secondo l’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori da remoto in Italia sono stati circa 3,575 milioni, con una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente; la più recente evoluzione dell’istituto vede tuttavia la sua applicazione in forma ibrida e con impatto complessivamente più contenuto rispetto alla fase emergenziale. Se si assume che il rischio stradale sia funzione anche della frequenza e delle condizioni dei tragitti, ne discende che la riduzione dei giorni di presenza in sede, la distribuzione flessibile degli ingressi e delle uscite, la settimana lavorativa modulata e i modelli ibridi costituiscono strumenti di prevenzione primaria, in quanto riducono l’esposizione al rischio. La questione centrale, dunque, non è la fine dello smart working, bensì la sua possibile integrazione strategica in modelli ibridi orientati anche alla riduzione dell’esposizione al rischio stradale: non si tratta di qualificare il lavoro agile come misura di sicurezza in senso tecnico, bensì di riconoscerne la valenza organizzativa ai fini dell’adempimento dell’obbligo generale di tutela previsto dall’articolo 2087 del Codice civile, in un’ottica evolutiva e integrata della prevenzione. Un ulteriore profilo, raramente oggetto di analisi giuslavoristica, riguarda i cosiddetti near miss in itinere, ossia i mancati infortuni stradali. Per near miss si intende un evento che avrebbe potuto determinare un infortunio, ma che non ha prodotto danni per circostanze fortuite o per l’intervento tempestivo del lavoratore. La cultura prevenzionistica più evoluta, in linea con le indicazioni Inail in materia di segnalazione dei mancati infortuni, considera tali eventi indicatori anticipatori di rischio, capaci di rivelare criticità sistemiche prima che si traducano in eventi lesivi (pubblicazione Inail 2025: “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose”). Se trasposti alla dimensione dell’itinere, i near miss possono riguardare, a titolo esemplificativo, situazioni di guida in condizioni di affaticamento, criticità ricorrenti su determinati percorsi, quasi collisioni in fasce orarie congestionate, frenate improvvise per evitare tamponamenti, cadute senza conseguenze su fondo scivoloso o colpi di sonno al termine di turni prolungati. Questi eventi raramente vengono segnalati, perché non generano denuncia, ma rappresentano indicatori anticipatori fondamentali. L’analisi sistematica di tali accadimenti, attraverso strumenti di incident reporting volontario e non sanzionatorio, consente al datore di lavoro di intercettare fattori organizzativi disfunzionali e di adottare misure correttive in un’ottica di prevenzione ex ante. La prospettiva più innovativa che emerge da questa analisi è quella di trattare l’itinere come una dimensione pienamente interna alla strategia HSE dell’impresa. Le organizzazioni possono agire su leve decisive: orari di ingresso e uscita modulati, settimane flessibili e turnazioni intelligenti, lavoro agile selettivo nei giorni a maggiore criticità, policy aziendali sulla guida e sulla reperibilità digitale, sistemi di incident reporting estesi anche ai near miss stradali. In questo senso, la flessibilità non è un benefit accessorio, ma un presidio organizzativo che riduce l’esposizione, abbassa la probabilità di accadimento e intercetta il rischio prima che si trasformi in evento. Se nel 2025 quasi 100mila denunce riguardano l’infortunio in itinere e la componente mortale è in crescita, la strada diventa a tutti gli effetti una nuova frontiera della prevenzione. E la prevenzione, oggi più che mai, passa anche dalla capacità di ripensare il lavoro in modo intelligente, flessibile e sostenibile.

Fonte: SOLE24ORE