Procedimento Disciplinare: senza contestazione, la sanzione è nulla
- 24 Febbraio 2026
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Con la sentenza n. 3857 del 20 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha riaffermato il principio secondo cui l'omessa comunicazione della contestazione di addebito al lavoratore costituisce un vizio che determina una menomazione irrimediabile delle garanzie difensive. Secondo la Suprema Corte, tale difetto non può essere sanato da atti successivi, neanche qualora questi facciano riferimento ai contenuti della contestazione mai pervenuta al dipendente. La conoscenza degli addebiti è infatti funzionale alla difesa dell'incolpato in tutte le fasi del procedimento, sin dal suo avvio. La possibilità di una "sanatoria per raggiungimento dello scopo" è quindi esclusa, poiché la mancata notifica impedisce al lavoratore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, ad esempio chiedendo di essere sentito per ottenere un'archiviazione immediata. Il radicale difetto di contestazione compromette "irrimediabilmente" il diritto di difesa del dipendente, rendendo illegittima la sanzione finale.