DURC: non basta la regolarizzazione tardiva per accedere ai benefici

DURC: non basta la regolarizzazione tardiva per accedere ai benefici

  • 23 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione in occasione della pronuncia dell'Ordinanza 6 febbraio 2026 n. 2678, la Corte d'appello aveva annullato un avviso di addebito emesso dall'INPS e relativo al recupero di agevolazioni contributive, derivante dall'erronea applicazione dell'aliquota destinata al contributo per il Fondo di Integrazione Salariale nel settore non industriale, calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente. In particolare, l'INPS aveva rilevato una difformità tra il flusso Uniemens di un determinato mese e la corrispondente ricostruzione DM10 virtuale. Da tale irregolarità era scaturita la richiesta di restituzione dei benefici contributivi fruiti per un periodo di oltre un anno. Successivamente, era stato emesso un ulteriore avviso di addebito per contributi accertati come dovuti a una diversa gestione, riferiti ai mesi successivi. In primo grado, il giudice aveva annullato solo in parte il primo avviso, limitatamente a una specifica mensilità, respingendo il resto della domanda in quanto la documentazione DM10 relativa al mese contestato era stata trasmessa con notevole ritardo rispetto al termine di 15 giorni fissato dall'invito a regolarizzare, con conseguente perdita delle agevolazioni per tutto il periodo anteriore al preavviso. L'INPS aveva, quindi, proposto appello incidentale contestando tale riduzione e sostenendo che la regolarizzazione era, comunque, avvenuta oltre il termine indicato. Soccombente, l'INPS ricorreva poi in cassazione. 
La decisione della Corte di Cassazione. 
La Corte di Cassazione adita osserva che il DM 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)"), ratio temporis applicabile, delinea: 
da un lato, un profilo fisiologico e preventivo di regolarità formale e contributiva quale requisito per l'accesso ai benefici; 
dall'altro una procedura che, a seguito delle verifiche effettuate dagli enti competenti, consente la regolarizzazione mediante la notificazione di un invito ad adempiere, l'osservanza di un termine breve per l'eventuale regolarizzazione, il rilascio del documento attestante la regolarità o, in caso contrario, la comunicazione degli importi dovuti e delle relative cause di irregolarità. 
L'art. 8 del medesimo DM individua poi le cause ostative al riconoscimento della regolarità ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi, con riferimento alle violazioni previdenziali e di tutela delle condizioni di lavoro elencate nell'allegato A. La finalità della normativa è garantire, nel rapporto con gli enti previdenziali, la trasmissione corretta e completa delle informazioni retributive e contributive di ciascun lavoratore, attraverso i flussi e le denunce contributive richieste, necessarie per il calcolo dei contributi. L'eventuale incompletezza o ritardo nella comunicazione non consente una rappresentazione piena e aggiornata del rapporto fra datore di lavoro e lavoratori e incide sulla possibilità, per l'impresa, di avvalersi dei benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per i quali è necessario il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC). Alla luce del quadro normativo così delineato, le irregolarità riscontrate impediscono il rilascio del DURC e determinano la revoca dei benefici. Nel contempo, una regolarizzazione effettuata successivamente non incide sull'esigibilità delle differenze contributive per i denegati sgravi. Sul punto è stato osservato che una regolarizzazione tardiva e svincolata dai termini previsti contrasterebbe con l'esigenza di costante e preventiva regolarità contributiva richiesta come presupposto per l'applicazione delle agevolazioni. Il DURC attesta la regolarità contributiva del datore di lavoro ed è richiesto per accedere a sgravi e benefici retributivi, garantendo, nello stesso tempo, “la trasparenza delle operazioni aziendali”. Questo documento non ha natura costitutiva, trattandosi di un atto di certificazione relativo ai rapporti contributivi: in caso di contestazione, è sempre rimesso al giudice verificare la reale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alle obbligazioni contributive. Nel caso di specie, l'inerzia nel provvedere tempestivamente alla regolarizzazione, unita all'assenza di uno scostamento contributivo rientrante nei limiti dello “scostamento non grave”, comportava la sussistenza di due elementi rilevanti ai fini dell'accertamento giudiziale, ai sensi degli art. 3 e 4 del DM del 30 gennaio 2015: 
da un lato, la mancata osservanza dell'adempimento formale richiesto;  
dall'altro, il mancato rispetto del termine di 15 giorni previsto per la regolarizzazione a seguito dell'invito ad adempiere. 
Con riguardo al primo profilo è stato ribadito in giurisprudenza che la fruizione dei benefici normativi e contributivi richiede il possesso del DURC e l'adempimento degli ulteriori obblighi di legge. Ciò al fine di assicurare “la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto per qualsiasi forma di sgravio”. Quando l'INPS contesta inadempienze contributive rilevanti ai fini del disconoscimento del concesso sgravio spetta al soggetto interessato dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio. In merito al secondo profilo, la giurisprudenza ha chiarito che la regolarizzazione successiva non assume rilevanza per il riconoscimento dei benefici. Il procedimento previsto dalla normativa, avente natura eccezionale, attribuisce all'invito a regolarizzare un ruolo essenziale e consente la sanatoria delle irregolarità soltanto nel rispetto del termine perentorio ivi stabilito. La violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può eventualmente rilevare sul piano risarcitorio, se incide causalmente sulla perdita della possibilità di ottenere gli sgravi, ma non determina l'inesigibilità delle differenze contributive né consente una regolarizzazione postuma svincolata da limiti temporali. È stato, altresì, escluso che possano gravare sull'ente gli effetti dell'inosservanza degli obblighi contributivi, che sono in capo al datore di lavoro. La regolarizzazione eseguita dopo la notifica dell'avviso di addebito, pertanto, rimane irrilevante ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, richiedendo l'ordinamento una regolarità contributiva costante come condizione preventiva e non successiva alla fruizione dei benefici. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dall'INPS e cassa la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese di lite, alla Corte d'appello in diversa composizione.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL