Formazione, prevenzione e DPI sul lavoro: come cambiano gli obblighi per le imprese

Formazione, prevenzione e DPI sul lavoro: come cambiano gli obblighi per le imprese

  • 23 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Una prima importantissima previsione del decreto Sicurezza (D.L. n. 159/2025 convertito in legge n. 198/2025) è rivolta a colmare una lacuna normativa rivolta alla formazione di aggiornamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Infatti, il D.Lgs. n. 81/08 prevede che gli RLS, successivamente ad una formazione iniziale di almeno 32 ore (salvo indicazioni differenti previste nei CCNL di appartenenza), si proceda ad un aggiornamento annuale di 4 ore (nelle aziende da 15 e fino a 50 lavoratori) o 8 ore (nelle aziende dimensionalmente più grandi). La novella stabilisce che nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale individui le modalità di aggiornamento periodico in modo che venga rispettato il principio di proporzionalità, in base sia alle dimensioni aziendali che al livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.
Formazione sul lavoro: le novità - Incentivi alla formazione vengono previsti nei settori a più alta incidenza infortunistica, quali le costruzioni, la logistica ed i trasporti ove INAIL promuove interventi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, destinati nell’ambito delle misure di prevenzione. Tale formazione mirata è attuata con l’impiego dei Fondi interprofessionali. Tutte le attività formative effettuate in materia di salute e di sicurezza dovranno poi essere registrate all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore nonché del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, per l’inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il datore di lavoro, nello stabilire il fabbisogno formativo dei propri lavoratori, dovrà tener conto del contenuto di tale fascicolo elettronico. Anche gli organi di vigilanza tengono conto del fascicolo elettronico ai fini della verifica degli obblighi di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. In ordine ai soggetti che possano erogare formazione, per garantire livelli di qualità adeguati, devono essere individuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, i criteri ed i requisiti di accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base alle competenze e alla certificata esperienza, nonché all'adeguata organizzazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le Regioni e le Province autonome. Cultura e della salute della sicurezza sul lavoro - Nel prevedere norme a tutela della salute e della sicurezza, si è dato ampio spazio alla divulgazione della cultura e della salute della sicurezza sul lavoro che risulta purtroppo ancor oggi sia nel nostro territorio che al di fuori di esso, poco valorizzata pur essendo di essenziale importanza per la quotidianità di ogni persona riconoscendo che certi accadimenti potrebbero essere, se non evitati, almeno ridotti drasticamente nelle loro drammatiche conseguenze. Pertanto, a decorrere dall'anno 2026, l'INAIL in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali investe annualmente almeno 35.000.000 di euro delle risorse finanziarie disponibili, per il tramite del Fondo sociale per occupazione e formazione da destinarsi ad interventi volti alla promozione e divulgazione della cultura della sicurezza nel mondo del lavoro. Al passo con l’evoluzione tecnologica, vengono valorizzati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, tecnologica superiore e nei percorsi universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le metodologie digitali come la realtà simulata e aumentata che permettono un apprendimento esperienziale. Il finanziamento è rivolto anche alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali territoriali (RLST) - presenti nelle aziende ove i lavoratori non hanno eletto un rappresentante per la sicurezza al loro interno - e di sito produttivo (RLSSP), sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni datoriali e dei lavoratori. La divulgazione della cultura della sicurezza viene incentivata anche attraverso campagne informative e progetti formativi di INAIL rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere. Condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori - Ulteriore forma di promozione, è la programmazione di misure di prevenzione riguardo a condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, che vengono inserite all’interno del D.Lgs. n. 81/08 tra l’elencazione delle misure generali di tutela all’interno dei luoghi di lavoro (art.15), valorizzando pertanto una condotta del datore di lavoro che sia mirata anche a individuare e reprimere comportamenti non corretti tra colleghi o, comunque, rivolti ai propri lavoratori.
DPI - Nelle microimprese e alle piccole imprese, INAIL è autorizzato a promuovere interventi che siano di sostegno all'acquisto e all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti, che sempre più si stanno divulgando nel mercato e, pertanto, nel rispetto dei principi dettati dall’ art.2087 c.c. in ordine all’adozione di misure di tutela dei lavoratori in base all’esperienza e alla “massima” sicurezza tecnologicamente possibile.

Fonte: IPSOA