Il Tribunale di Lecce, con sentenza 857/2026 del 4 febbraio, chiarisce che, alla luce di quanto testualmente previsto dall’articolo 24 del Dlgs 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato sorge solo nel momento in cui il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà di avvalersi del diritto in questione - rappresentandone condizione costitutiva - e si estingue, improrogabilmente, decorsi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo a termine. Con la conseguenza che non violano il diritto di precedenza stabilito dall’articolo 24 del Dlgs 81/2015 le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro antecedentemente alla data in cui il diritto è sorto (e, quindi, prima della manifestazione scritta di volontà da parte del lavoratore) e successivamente alla data in cui il diritto si è estinto (e, quindi, dopo il decorso di un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale trae origine dal ricorso presentato da una lavoratrice, la quale, nel rivendicare il proprio diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta, sostiene che la medesima avrebbe violato il diritto di precedenza per aver effettuato diverse assunzioni a tempo indeterminato nei mesi immediatamente successivi alla cessazione del suo rapporto lavorativo a termine. Il Tribunale, prima di prendere posizione sui fatti oggetto di causa, analizza la norma di riferimento, sottolineando che l’articolo 24 del Dlgs 81/2015 prevede al comma 1 che «salvo disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine…» e, al comma 4, che «il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto». Tanto premesso, il giudice evidenzia che, nel caso esaminato, sussistevano sia il presupposto previsto al comma 1, avendo la lavoratrice prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi in esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, sia la condizione prevista al comma 4, avendo la lavoratrice manifestato, per iscritto, al datore di lavoro, la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, osserva il Tribunale, le assunzioni a tempo indeterminato contestate dalla ricorrente non risultavano lesive del diritto di precedenza, in quanto alcune «sono state effettuate quando il diritto azionato non era ancora sorto», collocandosi temporalmente prima della manifestazione scritta di volontà di esercitare il diritto di precedenza da parte della lavoratrice ed altre «sono state effettuate quando si era già estinto», collocandosi temporalmente dopo il decorso del termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine oggetto di causa. In particolare, per quanto concerne il momento costitutivo del diritto, il Tribunale di Lecce chiarisce - come affermato anche dalla Cassazione con sentenza 19348/2024 del 15 luglio - che «il diritto di precedenza sorge solo nel momento in cui il lavoratore abbia manifestato per iscritto al datore di lavoro la propria volontà in tal senso, con la precisazione che tale manifestazione può essere effettuata anche in costanza del rapporto di lavoro e prima della scadenza del termine apposto, purché siano trascorsi almeno sei mesi». Per quanto concerne, poi, il momento estintivo del diritto, il Tribunale precisa che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - e come si evince chiaramente dalla lettera della norma anzi trascritta - il termine di 12 mesi non decorre dalla data di manifestazione per iscritto della volontà della lavoratrice di avvalersi del diritto di precedenza, ma decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sulla base di tali rilievi, il Tribunale rigetta il ricorso, poiché, in conclusione, le assunzioni a tempo indeterminato contestate in ricorso non rientravano nell’arco temporale previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, del Dlgs 81/2015.
Fonte: SOLE24ORE