Circolare dell’Ispettorato non vincolante per le stazioni appaltanti

Circolare dell’Ispettorato non vincolante per le stazioni appaltanti

  • 19 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Le previsioni contenute nella circolare 2/2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a cui rinvia Anac nella relazione al bando tipo, non sono vincolanti per la stazione appaltante ai fini della comparazione tra differenti fonti collettive. Così si è espresso il Tar Piemonte con la sentenza 170/2026 sul tema della valutazione di equivalenza tra Ccnl negli appalti pubblici. Nello specifico, il Tribunale amministrativo ha ricordato che, per consolidata giurisprudenza, la verifica di congruità delle offerte a opera della stazione appaltante è caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, che non è soggetta al controllo del giudice amministrativo se «adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico-discrezionale e non involga profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’operato della stazione appaltante». Ciò anche considerato che la valutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante ha lo scopo di accertare la sua attendibilità e affidabilità rispetto all’esecuzione dell’appalto, come valutazione della «congruenza complessiva delle voci dell’offerta». Su tali presupposti, il Tar ha poi ricordato che è necessario un esame complessivo di quanto previsto dal Ccnl, al fine di valutare l’equivalenza delle tutele economiche e normative garantite da un contratto differente da quello indicato dalla stazione appaltante nel bando. Sul punto ha, dunque, richiamato la recente pronuncia del Consiglio di Stato 9484/2025 per cui «la valutazione di equivalenza affidata alla stazione appaltante si concreta in un giudizio complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico», in quanto ciò che rileva è che il differente Ccnl applicato dall’operatore economico «sia comunque complessivamente in grado di garantire un livello di tutela equivalente - anche, eventualmente, all’esito di compensazioni tra singole divergenti componenti - a quello offerto dal Ccnl indicato negli atti di gara». Ebbene, su questo profilo il Tar si spinge oltre, ritenendo che a tale ultima conclusione possa giungersi anche tenendo conto della circolare 2/2020 dell’Inl, posto che questa «ammette ma non impone il disconoscimento dell’equivalenza in ipotesi di scostamento di almeno due parametri» in quanto è, comunque, nella discrezionalità della stazione appaltante «di valutare in concreto gli scostamenti rilevati e di concludere se il livello di tutela garantito dai due Ccnl sia nel suo complesso equivalente». La decisione apre quindi alla possibilità di operare compensazioni tra le diverse componenti dei trattamenti previsti dai contratti, richiamando la necessità di una valutazione complessiva del livello di tutela garantita ai lavoratori applicati nell’appalto.

Fonte: SOLE24ORE