Il dirigente esodato con bonus ma in malafede deve risarcire l’azienda
- 19 Febbraio 2026
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L’inadempimento da parte del dirigente dell’obbligo, previsto dal Ccnl, di informare il datore di lavoro di essere stato sottoposto ad azione penale non inficia la validità della scrittura privata di risoluzione consensuale del rapporto con incentivo all’esodo, ma comporta a suo carico il risarcimento dei danni. Il comportamento omissivo del dipendente altera la percezione della realtà conosciuta dal datore che si determina alla conclusione di un accordo transattivo a condizioni diverse (incluso il pacchetto economico) da quelle che avrebbe accettato se fosse stato a conoscenza dell’azione penale. Per la Cassazione (ordinanza 3125/2026) ricorre la fattispecie del “dolo incidente”, in quanto la condotta del dirigente non è stata tale da minare la volontà datoriale di cessare il rapporto di lavoro, ma ha inciso sulle condizioni a cui la risoluzione consensuale è stata concordata. In questo senso, l’articolo 1440 del Codice civile prevede che, se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido e, tuttavia, il contraente in malafede risponde dei danni. La Suprema corte riconduce a questa fattispecie il comportamento del dirigente che, sottacendo il procedimento penale, approfitta del piano di ristrutturazione aziendale avviato dalla banca per sottoscrivere un accordo di risoluzione consensuale in cui si prevede, in suo favore, il pagamento di un ricco incentivo all’esodo. La banca viene successivamente a conoscenza che il dirigente, in costanza di rapporto, non ha informato di essere sottoposto ad azione penale e agisce in giudizio per il risarcimento del danno, richiesto in misura corrispondente all’importo dell’incentivo all’esodo. La banca non richiede, invece, l’annullamento della transazione, ritenendo che la risoluzione consensuale sia perfezionata per effetto della scrittura privata. Nei due gradi di merito la domanda risarcitoria è stata rigettata, in quanto si è ritenuto che la condotta omissiva del dirigente, collocandosi nel più ampio contesto della ristrutturazione aziendale, non avesse inficiato l’interesse della banca alla firma della scrittura privata. Non è dello stesso avviso la Cassazione, per la quale l’omissione del dirigente costituisce una forma di raggiro e, seppur non incidente sulla volontà della banca di sottoscrivere l’accordo di risoluzione consensuale, ne ha alterato la percezione della realtà. In tal modo è stata pregiudicata la capacità del datore di lavoro di negoziare le condizioni della transazione, legittimando la richiesta risarcitoria nei confronti del dirigente in malafede. La Cassazione ha, quindi, rinviato alla Corte d’appello perché, in diversa composizione, determini la misura risarcitoria a carico del dirigente.
Fonte: SOLE24ORE