Azienda non responsabile se il mobbing ha finalità personale
- 19 Febbraio 2026
- Pubblicazioni
Quando le condotte persecutorie sono frutto di un comportamento non riconducibile al rapporto organico o di servizio, non possono essere riferite al datore di lavoro, ma ne risponde solo l’autore, in base all’articolo 2043 del Codice civile. Così la Corte di cassazione, con la sentenza 3103/2026 del 12 febbraio. Il caso trae origine dal ricorso presentato da un medico psichiatra, vittima di condotte persecutorie e vessatorie, nei confronti dell’azienda sanitaria provinciale e del dirigente medico, direttore del centro di salute mentale. La Corte d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza del Tribunale, ha riconosciuto la sussistenza degli atti persecutori e condannato il solo il dirigente a risarcire la vittima. In particolare, i giudici di merito hanno escluso ogni responsabilità dell’Asp, avendo questa dimostrato di aver vigilato sull’operato del dirigente e di aver adottato i provvedimenti necessari di sua competenza a tutela della psichiatra. Nel valutare le condotte contestate, culminate con il completo esautoramento della vittima dalle funzioni assistenziali tipiche della sua figura professionale, i giudici hanno ritenuto persecutorie e vessatorie la privazione di attività strettamente territoriali e la destinazione della psichiatra a compiti non assistenziali, senza reintegro nelle sue funzioni. Per la Corte d’appello era evidente l’intento persecutorio del dirigente, che non agiva per far fronte a esigenze organizzative, ma per stigmatizzare la ritenuta carente capacità professionale della dipendente. Il dirigente ha presentato ricorso in cassazione contestando, per quanto di interesse, la configurabilità della fattispecie di mobbing per fatto del dipendente, cui sia rimasto del tutto estraneo il datore di lavoro. La Corte di cassazione rigetta il ricorso, rammentando in via di premessa che, in base all’articolo 2087 del Codice civile, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente, incluso il mobbing. Tale fattispecie si realizza in presenza di un elemento oggettivo, la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e di un elemento soggettivo, l’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dall’illegittimità intrinseca di ciascun comportamento. Ciò chiarito, la responsabilità datoriale è esclusa quando l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente, per avere i soggetti agito per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all’amministrazione e addirittura contrario ai fini che persegue. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno escluso la responsabilità datoriale e ritenuto persecutorie e vessatorie le condotte riferibili esclusivamente al dirigente. Di conseguenza, è stata correttamente esclusa la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, permanendo la responsabilità extracontrattuale del dirigente secondo l’articolo 2043 del Codice civile. Per la Cassazione, infine, non rappresenta un ostacolo a tale conclusione la prospettazione originaria della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing, in quanto si tratta piuttosto di una operazione di esatta qualificazione giuridica dell’azione che il giudice è tenuto a effettuare, interpretando il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicando norme di legge diverse da quelle invocate dalle parti interessate, purché lasci inalterati sia il petitum che la causa petendi e non attribuisca un bene diverso da quello domandato o introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Fonte: SOLE24ORE