Sistemi di geolocalizzazione per l'attività dei servizi di vigilanza: è necessario l'accordo sindacale

Sistemi di geolocalizzazione per l'attività dei servizi di vigilanza: è necessario l'accordo sindacale

  • 19 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Con Nota n. 1511 del 16 febbraio 2026 , l' INL fornisce un riscontro in merito all'applicazione dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori ( Legge n. 300/1970 ) con riferimento all'utilizzo di sistemi di geolocalizzazione alla categoria delle guardie giurate . Il quesito verde sul DM n. 269/2010 che, nel regolare l'attività degli istituti di vigilanza , sancisce l'obbligatorietà dei sistemi di geolocalizzazione: in particolare, si chiede se l'installazione di tali sistemi in dotazione alle garanzie giurate costituisca un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessato e se, di conseguenza, si possa poter a questi fini la procedura di cui al comma 1 dell' articolo 4 della Legge n. 300/1970 , disposizione che prevede la necessità di un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali per l' impiego di impianti audiovisivi e/o altri strumenti dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza del lavoratore.  In merito, l'Ispettorato ritiene che l'installazione di sistemi GPS non possa essere considerata uno strumento necessario alla prestazione lavorativa , anche perché lo stesso DM citato prevede la geo-referenziazione solo in alcuni ambiti e valutazione, comunque, anche una procedura alternativa: pertanto, ai fini dell'eventuale utilizzo di tali sistemi, sarà necessario seguire la procedura indicata all'articolo 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione).