Limite del diritto di critica nell'esercizio dell'attività sindacale
- 19 Febbraio 2026
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Con l' Ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026 , la Corte di Cassazione interviene nell'ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di una dirigente sindacale per via delle dichiarazioni da lei rilasciate durante un'intervista televisiva, addebito che, secondo la sindacalista, puntava semplicemente ad impedire l'esercizio dell'attività sindacale . Invocata la violazione dell'articolo 28 Statuto dei lavoratori, la Cassazione rigettava il ricorso affermando il principio di diritto secondo cui « La manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano “politico” delle domande, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale , che consistono, oltre che nella semplice lecita espressione di giudizi purché di valore non offensivi, nella liceità di argomentare l'esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza ».