Infortunio sul lavoro: la nomina del RSPP non esonera da responsabilità il direttore generale della società
- 18 Febbraio 2026
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Con la Sentenza n. 5757 del 12 febbraio 2026 , la Terza sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante in materia di responsabilità derivante dagli infortuni occorsi sul posto di lavoro. Nel caso in esame, imputato era il direttore generale di una società per non aver informato dettagliatamente la ditta appaltatrice delle pulizie sui rischi specifici esistenti nell'ambiente per via dei lavori edili di rimozione dei pannelli eternit contenenti amianto. A sua difesa, il direttore generale aveva richiamato l'esistenza di un RSPP cui spettavano detti oneri specifici, ma la Corte del merito non aderiva a tali argomentazioni, seguita poi dalla Suprema Corte. La nomina del RSPP, infatti, non esclude la responsabilità in capo al datore di lavoro e ai dirigenti in relazione agli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nel caso in esame, come si evince anche dallo statuto della società, il direttore generale era investito di poteri di controllo e di vigilanza dai quali derivava una responsabilità sotto il profilo operativo ed esecutivo , dunque non può escludersi una sua responsabilità in relazione all'accaduto solo poiché era stato nominato un RSPP.