I compensi indebiti fanno uscire dal forfettario, anche se restituiti l’anno seguente

I compensi indebiti fanno uscire dal forfettario, anche se restituiti l’anno seguente

  • 13 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
La risposta a interpello 26/2026 dell’agenzia delle Entrate si inserisce nel solco delle interpretazioni restrittive in materia di regime forfettario, confermando un approccio fondato sul criterio della percezione del compenso quale momento impositivo rilevante. In dettaglio, il caso sottoposto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda una professionista sanitaria che, pur avendo restituito integralmente somme non spettanti, si trova a subire gli effetti fiscali e sistemici derivanti dall’erronea erogazione dei compensi da parte del sostituto. L’istante, medico di medicina generale in regime forfettario per l’anno 2024, rappresenta di aver percepito compensi maggiori rispetto a quelli spettanti, a causa di un errore amministrativo dell’azienda sanitaria provinciale (Asp), che l’aveva erroneamente inquadrata come pediatra e che tali somme sono state integralmente restituite nel 2025, parte mediante bonifico e parte tramite trattenute. Nonostante ciò, la certificazione unica 2025 rilasciata dall’Asp, riporta l’intero ammontare dei compensi percepiti nel 2024, senza tener conto delle restituzioni, determinando due conseguenze rilevanti, da un lato, un maggiore carico fiscale per la contribuente, per l’anno 2024 in termini di imposta sostitutiva, dall’altro, il superamento della soglia di 85.000 euro, con la conseguente fuoriuscita dal regime forfetario a partire dal 2025. La contribuente sostiene che le somme indebitamente percepite e successivamente restituite non dovrebbero essere considerate “reddito imponibile” e, pertanto, dovrebbero essere escluse dal computo dei compensi rilevanti, sia ai fini dell’imponibile forfettario sia ai fini della verifica della soglia di accesso e permanenza nel regime, anche in presenza di una Cu non rettificata. L’agenzia delle Entrate respinge integralmente l’impostazione proposta dall’istante. In particolare, dopo aver richiamato la disciplina del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, l’amministrazione chiarisce che, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro, rilevano tutti i compensi «percepiti» nel periodo d’imposta, indipendentemente dalla loro spettanza sostanziale e senza che assumano rilievo le vicende restitutorie successive. Secondo l’Agenzia, le somme indebitamente corrisposte nel 2024, ancorché restituite nel 2025, devono essere integralmente considerate sia ai fini della determinazione del reddito imponibile forfettario, sia ai fini della verifica del superamento della soglia di 85.000 euro, laddove la restituzione delle somme non assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta di percezione. Inotre non è possibile rettificare retroattivamente l’ammontare dei compensi rilevanti, in assenza di una specifica previsione normativa. Coerentemente con tale impostazione, l’Agenzia afferma che il superamento del limite di 85.000 euro nel 2024 comporta la cessazione del regime forfetario a partire dal periodo d’imposta successivo (2025). Quanto al profilo del recupero dell’imposta sostitutiva versata sulle somme non spettanti, l’Agenzia precisa che l’unico strumento esperibile è la presentazione di un’istanza di rimborso all’ufficio competente, nei termini e secondo le modalità ordinarie, restando esclusa qualsiasi possibilità di rideterminazione del reddito forfetario mediante compensazione o rettifica diretta. La risposta a interpello 26/2026 conferma un’impostazione improntata a un’applicazione strettamente letterale del regime forfettario, nel quale il criterio della percezione del compenso assume carattere dirimente, anche in presenza di errori imputabili al committente e di restituzioni integrali delle somme. Tale approccio, coerente con la struttura semplificata del regime, evidenzia tuttavia profili di criticità sistemica, poiché espone il contribuente a conseguenze particolarmente gravose, quali la fuoriuscita dal regime agevolato, per effetto di circostanze estranee alla propria sfera di controllo. L’interpello ribadisce, inoltre, come il meccanismo di tutela riconosciuto al contribuente sia confinato all’istanza di rimborso, strumento che opera su un piano diverso e successivo rispetto alla determinazione del reddito e che non è idoneo a neutralizzare gli effetti strutturali prodotti dal superamento delle soglie di accesso al regime. Ne deriva un quadro nel quale il regime forfetario, pur caratterizzato da semplificazioni formali, richiede una gestione particolarmente attenta dei flussi reddituali e un costante presidio dei rapporti con i sostituti d’imposta, soprattutto quando si opera con enti pubblici o soggetti caratterizzati da complessità amministrative.

Fonte: SOLE24ORE