Ambiente lavorativo stressogeno: responsabilità datoriale e risarcimento del danno alla salute

Ambiente lavorativo stressogeno: responsabilità datoriale e risarcimento del danno alla salute

  • 13 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 1° dicembre 2025, n. 31367, ha stabilito che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute. È stato, inoltre, sottolineato che – in relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore e al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining – quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito, ex art. 2087, c.c., da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica. La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento, ma nessuna offesa a interessi protetti al massimo livello costituzionale, come quelli in discorso, può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è, invece, il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza. La questione affrontata dai Supremi giudici riguarda una controversia instaurata da una lavoratrice, che lamentava l’esistenza di una condotta datoriale contraria all’art. 2087, c.c., con conseguente domanda di risarcimento del danno alla salute. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Ancona aveva escluso la configurabilità di una fattispecie mobbizzante, ritenendo che le condotte fossero espressione di una conflittualità generalizzata dell’ambiente di lavoro, oltre a escludere il nesso causale tra tali comportamenti e le patologie lamentate dalla lavoratrice per come accertate in sede di consulenza tecnica. Investita della controversia, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di diritto ormai consolidato: l’assenza di un intento persecutorio unitario, tale da integrare il mobbing in senso tecnico, non esclude di per sé la configurabilità di una responsabilità datoriale. La Suprema Corte chiarisce che la tutela apprestata dall’art. 2087, c.c., in quanto clausola generale di protezione, opera ogniqualvolta il datore di lavoro permetta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente lavorativo stressogeno o ponga in essere comportamenti idonei a ledere l’integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore, indipendentemente dalla qualificazione formale delle condotte. E ciò va indagato tenendo a mente che il regime dell’onere probatorio, assumendo rilievo il richiamo alla natura contrattuale della responsabilità, ex art. 2087, c.c., è quello previsto dagli artt. 1218 e 2697, c.c.. Pertanto, al lavoratore spetta la prova del danno e del nesso causale con l’ambiente di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, in ragione del coinvolgimento di diritti di rango costituzionale, quali la salute e la dignità della persona, mentre incombe sul datore dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il pregiudizio. La Suprema Corte, pertanto, rimarca che la responsabilità prescinde dall’individuazione di un comportamento intenzionalmente vessatorio, poiché la generalizzata conflittualità dell’ambiente di lavoro non neutralizza l’incidenza lesiva del contesto sul singolo lavoratore, soprattutto in presenza di condizioni di particolare vulnerabilità, quale lo stato di gravidanza, come nel caso di specie. La Cassazione accoglie quindi il ricorso, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione il riesame della controversia.