Mobbing: se il datore è diligente, a risarcire è il capo

Mobbing: se il datore è diligente, a risarcire è il capo

  • 13 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Con la sentenza n. 4745/2025, la Corte di Cassazione ha tracciato una netta distinzione tra la responsabilità del datore di lavoro e quella personale del dirigente in caso di condotte vessatorie. Il principio affermato è che, qualora il datore di lavoro sia esente da colpa per aver adempiuto al proprio obbligo di protezione ex art. 2087 c.c. – vigilando e adottando misure a tutela del lavoratore – la responsabilità per il mobbing può ricadere esclusivamente sul superiore gerarchico autore dei comportamenti persecutori. Secondo la Corte, quando le azioni del dirigente sono mosse da un "fine strettamente personale ed egoistico", si interrompe il rapporto di immedesimazione organica con l'ente.  Di conseguenza, la sua responsabilità non è più di natura contrattuale, ma si configura come illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.  Nel caso specifico, l'Azienda Sanitaria è stata ritenuta non responsabile, in quanto aveva attivamente cercato di proteggere la dipendente vittima delle angherie della sua superiore. La condanna al risarcimento del danno è stata quindi confermata solo a carico di quest'ultima a titolo personale. La sentenza stabilisce che il giudice può qualificare la domanda come azione di responsabilità extracontrattuale verso il singolo, anche se inizialmente proposta come mobbing datoriale, purché i fatti costitutivi della pretesa rimangano invariati.