Niente Rsa se il sindacato non è rilevante nel settore

Niente Rsa se il sindacato non è rilevante nel settore

  • 13 Febbraio 2026
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Un datore di lavoro può negare l’applicazione delle prerogative sindacali contenute nello Statuto dei lavoratori a un’organizzazione di rappresentanza dei lavoratori senza incorrere in condotta antisindacale, se tale soggetto non dimostra una rappresentatività effettiva nel settore di riferimento, tale da fondare un obbligo di interlocuzione. Con l’affermazione di questo principio, il Tribunale di Perugia (con decreto del 16 gennaio 2026) ha rigettato l’azione promossa da un’organizzazione sindacale aderente a Confsal. La vicenda trae origine dal ricorso per condotta antisindacale (articolo 28 dello Statuto dei lavoratori) promosso da un sindacato, che lamentava di essere stato escluso dai tavoli di confronto avviati dall’azienda su temi organizzativi e di applicazione della disciplina collettiva. Secondo questo sindacato, il mancato riconoscimento di una Rsa costituita nel suo ambito avrebbe integrato una compressione delle prerogative sindacali costituzionalmente garantite, in quanto l’organizzazione risultava formalmente costituita e presente in azienda. Il giudice ha innanzitutto ricostruito i fatti, evidenziando l’assenza di prova circa una consistenza associativa significativa e una incidenza concreta del sindacato nella dinamica delle relazioni industriali nel settore di riferimento. Non risultava, in particolare, che l’organizzazione avesse stipulato accordi collettivi applicati in azienda, né che disponesse di un radicamento comparabile a quello delle sigle coinvolte nel confronto. Il passaggio centrale della motivazione riguarda il coordinamento tra gli articoli 28 e 19 (che regola le condizioni di accesso alle prerogative sindacali) dello Statuto dei lavoratori, alla luce della giurisprudenza costituzionale. Infatti, con la sentenza 231/2013 della Consulta, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il requisito della sottoscrizione del contratto collettivo quale condizione esclusiva per la costituzione di Rsa. In quella pronuncia i giudici hanno affermato che il criterio selettivo non può essere meramente formale, ma deve fondarsi sulla effettiva partecipazione alla negoziazione e su una rappresentatività sostanziale coerente con gli articoli 18 e 39 della Costituzione. Tenendo in mente tale precedente, il Tribunale valorizza la più recente sentenza 156/2025 della Corte costituzionale, che ha ulteriormente precisato il perimetro applicativo dell’articolo 19 dello Statuto di lavoratori. La Consulta ha ribadito, con tale decisione, che il pluralismo sindacale non implica un diritto automatico di ogni organizzazione ad accedere a tutte le sedi di confronto aziendale. La tutela costituzionale richiede un bilanciamento tra libertà sindacale e funzionalità del sistema di relazioni industriali, fondato su criteri oggettivi di rappresentatività effettiva e comparata. Dopo tale sentenza, il criterio selettivo per l’accesso alle prerogative sindacali non si limita più alla sola sottoscrizione o negoziazione del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro; si aggiunge un altro parametro, quello rappresentatività comparativa sul piano nazionale, eventualmente riferita allo specifico settore in cui opera il datore di lavoro. Un criterio che, secondo i contesti, può servire ad ampliare o ridurre la platea dei soggetti titolati a rivendicare l’applicazione dello Statuto dei lavoratori. La verifica della rappresentatività si basa, in altri termini, sulla consistenza organizzativa, sulla diffusione territoriale e sul ruolo effettivo svolto nella contrattazione collettiva di settore. L’azienda resta il luogo in cui i diritti sindacali si esercitano, ma il titolo che legittima la costituzione della Rsa deriva da una rappresentatività che si misura su scala nazionale o quantomeno settoriale, non all’interno della singola realtà produttiva. L’inclusione nei processi negoziali presuppone dunque un radicamento concreto, verificabile in termini di consistenza associativa e partecipazione attiva alla contrattazione. Applicando tali principi, il Tribunale ha ritenuto che l’adesione del sindacato a Confsal non sia idonea, di per sé, ad attestare tale radicamento, perché l’elemento deve sussistere in capo all’organizzazione sindacale e pertanto ha escluso la condotta antisindacale, in assenza di prova di una rappresentatività sostanziale e in mancanza di elementi sintomatici di discriminazione o intento ritorsivo. È necessario, conclude il Tribunale, che un’associazione si sia imposta nel settore di riferimento, pur non avendo firmato accordi o partecipato alla loro negoziazione, affinché questa possa rivendicare le prerogative previste dallo Statuto dei lavoratori. La decisione conferma che, dopo l’ultimo intervento della Corte costituzionale, il parametro selettivo delle organizzazioni titolate a utilizzare le prerogative sindacali dello Statuto è diventato ancora più complesso. Un parametro che tiene conto della rappresentatività effettiva e comparata, da valutare in concreto, caso per caso.

Fonte:SOLE24ORE