La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 dicembre 2025, n. 32123, ha statuito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soci lavoratori di cooperativa, come modulato per effetto della Legge n. 92/2012, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935, c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un lavoratore contro 2 Società in relazione alla corretta individuazione del contratto collettivo applicabile e alla determinazione della retribuzione adeguata, ai sensi dell’art. 36, Cost. La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto applicabile il CCNL Autotrasporto merci e logistica e non Alimentari cooperative, avendo accertato che l’attività dell’azienda era di natura logistica, ambito cui afferivano anche le mansioni del lavoratore. Il Tribunale di seconde cure aveva anche ritenuto nulle alcune clausole dell’accordo aziendale di prossimità che prevedevano un sottoinquadramento dei lavoratori, riconoscendo differenze retributive calcolate però sul CCNL Autotrasporto merci e logistica. Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione articolando 9 motivi, tra cui:
errata applicazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica anziché del CCNL Alimentari cooperative come parametro di retribuzione adeguata;
violazione dei criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione;
errata individuazione del core business aziendale;
erronea valutazione dell’onere della prova;
mancato riconoscimento dei ratei fissi per istituti differiti;
erronea applicazione della prescrizione;
mancata considerazione di una prassi di riduzione unilaterale dell’orario. La Suprema Corte ha ribadito come il datore possa applicare CCNL anche non corrispondenti al settore economico dell’impresa, ponendo, però, in evidenza che spetta al giudice verificare d’ufficio il rispetto dell’art. 36, Cost., prendendo come parametro il CCNL del settore più affine all’attività svolta, specie quando quello applicato sia “innaturale”. Gli Ermellini hanno evidenziato che la domanda del lavoratore, diretta a ottenere i trattamenti previsti da un diverso CCNL, sottintende istanza di adeguamento costituzionale della retribuzione. Pertanto, la Corte d’Appello è stata manchevole nell’avere escluso la domanda per mancanza di specifica comparazione fra i 2 CCNL, ponendo erroneamente l’onere a carico del lavoratore, e per aver ricondotto al CCNL Autotrasporto merci anche attività oggetto di appalto, quali la sgusciatura delle uova e la pallettizzazione, che rientrano invece all’area merceologica delle cooperative alimentari. Alla luce di ciò, la Suprema Corte ritiene necessario un raffronto fra i minimi retributivi dei 2 contratti ai fini della verifica dell’adeguatezza della retribuzione corrisposta. Inoltre, accoglie i motivi relativi alla prescrizione, ritenendo che, dopo la riforma dell’art. 18, St. Lav. ad opera del Collegato Lavoro, il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa non sia assistito da stabilità e, pertanto, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Restano assorbite le questioni sui ratei differiti e sulla riduzione dell’orario, poiché la loro soluzione dipenderà dalla corretta individuazione del contratto parametro e dalla verifica dell’adeguatezza della retribuzione. In conclusione, la Cassazione accoglie i motivi relativi all’individuazione del contratto parametro, all’adeguatezza della retribuzione e alla prescrizione e rinvia alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché, comparando i trattamenti economici minimi dei 2 CCNL, individui la retribuzione adeguata.