Il tema dello svolgimento di attività extra-lavorative durante lo stato di malattia continua a rappresentare uno degli ambiti più delicati del diritto del lavoro, in equilibrio tra gli obblighi di correttezza del lavoratore e la tutela della salute. In tale contesto, si inserisce la sentenza 50/2026 del 22 gennaio del Tribunale di Bergamo, che offre spunti di riflessione di particolare interesse ponendo l’attenzione al criterio della “compatibilità terapeutica” nella valutazione della condotta del lavoratore. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che lo svolgimento di attività agonistica o comunque fisicamente impegnativa durante la malattia può integrare un illecito disciplinare di pericolo non tanto per l’effettivo verificarsi di un danno, bensì per la potenziale idoneità della condotta del lavoratore a pregiudicare la guarigione ovvero a rilevare la non veridicità dello stato morboso denunciato. In tale prospettiva, sono stati ritenuti disciplinarmente rilevanti, ad esempio, la partecipazione a competizioni ciclistiche durante un periodo di malattia per frattura della clavicola, la vittoria in gare di tiro a volo durante l’assenza per malattia, nonché lo svolgimento di attività lavorative o para-lavorative – come quella di personal trainer nel settore fitness – incompatibili con limitazioni funzionali certificate, in particolare con riferimento al sollevamento e alla movimentazione di carichi. In tutti tali casi, la condotta del lavoratore è stata ritenuta sintomatica, alternativamente o cumulativamente, della simulazione fraudolenta dello stato morboso ovvero della violazione dell’obbligo di diligenza e correttezza, in quanto idonea a compromettere o ritardare il processo di guarigione. La sanzionabilità non è stata dunque ancorata all’esito clinico della malattia, bensì alla intrinseca incoerenza tra l’attività svolta e la condizione patologica dichiarata. È proprio su questo terreno che si colloca, in termini di consapevole precisazione e non di rottura, la pronuncia del Tribunale di Bergamo incentrata, appunto, sul criterio della “compatibilità terapeutica”, che, in estrema sintesi, impone al giudice, specialmente per il tramite di una consulenza tecnica d’ufficio, una verifica puntuale e concreta della relazione tra attività svolta e patologia certificata, evitando automatismi e valutazioni meramente presuntive. Un lavoratore ha ricevuto diagnosi di sclerosi multipla in conseguenza del quale il quadro clinico è risultato ulteriormente aggravato dall’insorgenza di uno stato ansioso-depressivo, che ha determinato un lungo periodo di assenza per malattia. Durante tale assenza, l’azienda lo ha sottoposto a controlli investigativi che hanno documentato la sua partecipazione a tre partite di calcetto presso un centro sportivo. Sulla scorta di tali accertamenti, la società ha contestato al dipendente lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia denunciato e, comunque, potenzialmente idonea a ritardarne la guarigione, procedendo pertanto all’intimazione del licenziamento per giusta causa. La vicenda processuale si è incentrata nella verifica della rilevanza disciplinare di tale condotta, avuto riguardo non già alla sua mera oggettività, bensì alla sua effettiva incidenza, sotto il profilo medico-terapeutico, sul decorso della patologia e sul corretto adempimento degli obblighi di diligenza e correttezza gravanti sul lavoratore durante l’assenza per malattia. L’elemento dirimente emerso a conclusione dell’istruttoria è consistito nel fatto che gli specialisti curanti avevano espressamente raccomandato al lavoratore di evitare condizioni di isolamento sociale, di mantenere attivi i rapporti interpersonali e di proseguire lo svolgimento di attività fisiche, senza vietare l’attività sportiva, in linea con la letteratura scientifica che dal 1996 documenta gli effetti positivi dell’esercizio fisico regolare per la sclerosi multipla e per i disturbi ansioso-depressivi. Muovendo da tali presupposti, il Tribunale ha operato una distinzione di rilievo sistematico. Per le patologie di natura strettamente fisica, l’attività sportiva è normalmente valutata come elemento aggravante, in quanto potenzialmente idonea a interferire negativamente con il processo di guarigione, come accade, ad esempio, nei casi di fratture ossee o traumi muscolo-scheletrici, ove l’attività agonistica comporta vibrazioni, sollecitazioni e sovraccarichi funzionali espressamente controindicati sul piano medico. Diversamente, con riferimento alle patologie di natura psichica o a quadri clinici complessi a componente neuropsichiatrica, il giudice non può prescindere dal fatto che determinate attività, se svolte entro limiti di ragionevolezza e in coerenza con le indicazioni terapeutiche, possono contribuire al riequilibrio psicofisico del paziente e, pertanto, risultare compatibili sotto il profilo terapeutico, con conseguente esclusione dell’antigiuridicità della condotta. A ben vedere, tale principio risulta già affermato in precedenti arresti giurisprudenziali, nei quali è stata ritenuta lecita, perché terapeuticamente compatibile, la camminata veloce prescritta a un lavoratore affetto da asma bronchiale, così come il recarsi in un locale pubblico per assistere a partite di calcio da parte di un lavoratore affetto da stato ansioso-reattivo. Per contro, è stato ritenuto legittimo il licenziamento del dipendente che svolgeva attività di fitness personal trainer comportanti sollevamenti di carichi incompatibili con le prescrizioni del medico aziendale, confermando così che la valutazione deve fondarsi sulla concreta incompatibilità tra l’attività svolta e le indicazioni sanitarie. Il giudice bergamasco conclude, pertanto, dichiarando l’illegittimità del licenziamento e condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr. Pare ormai evidente che i giudici e i datori di lavoro siano chiamati a confrontarsi, con sempre maggiore frequenza, con questa realtà clinica, superando automatismi valutativi fondati su concezioni ormai superate che assimilano la malattia ad uno stato di inattività assoluta. In casi come questi, resta tuttavia evidente che il datore di lavoro è chiamato a valutazioni particolarmente delicate, dovendo operare in un contesto nel quale le specifiche prescrizioni terapeutiche, per evidenti ragioni di privacy, restano naturalmente confinate nella sfera riservata del lavoratore e, pertanto, non sono direttamente conoscibili né verificabili dall’azienda, soprattutto nella fase di avvio di eventuali indagini investigative. Nel contempo, l’organo giudicante è chiamato sempre più ad un accertamento rigoroso e puntuale dei fatti e dello stato di salute del lavoratore, volto ad evitare che asserite patologie di natura psichica si risolvano in giustificazioni infondate di condotte altrimenti disciplinarmente rilevanti.
Fonte: SOLE24ORE