Critica sindacale: per la Cassazione è legittima anche se basata su fatti desunti razionalmente

Critica sindacale: per la Cassazione è legittima anche se basata su fatti desunti razionalmente

  • 11 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha delineato con maggiore precisione i confini del legittimo esercizio del diritto di critica in ambito sindacale.  Tale diritto, espressione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero, sebbene costituzionalmente garantito, deve essere bilanciato con la tutela della dignità e della reputazione del datore di lavoro . La pronuncia ribadisce che la legittimità della critica è subordinata al rispetto di due criteri fondamentali: la continenza formale e quella sostanziale. La continenza formale attiene alle modalità espressive e impone che, pur in un contesto di contrapposizione di interessi, la critica non trascenda in espressioni inutilmente volgari, offensive o diffamatorie. Il fulcro innovativo della sentenza risiede nella definizione della continenza sostanziale.  Secondo la Corte, questa non si esaurisce nella stretta corrispondenza al vero dei fatti narrati. È infatti considerato legittimo per il lavoratore, specialmente se rappresentante sindacale, argomentare l'esistenza di fatti non noti, qualora questi siano soggettivamente desumibili sulla base di elementi già conosciuti e del contesto generale. Tale processo deduttivo deve però rispettare un parametro di "razionalità sufficiente", ovvero l'ipotesi formulata deve rientrare tra le evenienze pronosticabili e logiche.  Inoltre, la critica deve sempre osservare il principio di pertinenza, rimanendo collegata a questioni di interesse sindacale e lavorativo. In sintesi, la Cassazione tutela l'attività sindacale che, basandosi su un'analisi razionale degli indizi a disposizione, solleva critiche anche su fatti non pienamente provati, purché l'argomentazione sia plausibile e pertinente, senza trasformarsi in un'accusa palesemente infondata o calunniosa.