Nel caso oggetto dell'Ordinanza 27 gennaio 2026 n. 1835 della Corte di Cassazione, il Tribunale aveva confermato un'ordinanza emessa ex art. 423 c.p.c. in favore di un lavoratore, respingendo, però, le ulteriori domande dallo stesso formulate nei confronti della società sua ex datrice di lavoro. Successivamente, la Corte d'appello, accogliendo parzialmente il gravame proposto dal lavoratore avverso la decisione di primo grado, aveva condannato la società al pagamento di ulteriori somme, comprensive di rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
La Corte distrettuale ricostruiva preliminarmente:
a) le richieste del lavoratore (pagamento della tredicesima, della quattordicesima, del TFR e declaratoria della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli, con le relative conseguenze di legge);
b) le deduzioni poste a sostegno delle domande e le difese della società;
c) l'iter seguito dal giudice di primo grado.
Esaminati i motivi di appello, la Corte riteneva infondato il primo motivo d'appello e fondato il secondo, entrambi relativi ad una questione di decadenza; accoglieva, altresì, il quarto motivo (mancato pagamento di alcune mensilità aggiuntive), e il quinto motivo (mancata pronuncia sugli oneri accessori), riformando parzialmente la decisione di primo grado. Il motivo riguardante la legittimità del licenziamento veniva, invece, dichiarato infondato. Quanto al terzo motivo – relativo al presunto difetto di allegazione dei fatti costitutivi – la Corte lo respingeva. Avverso la decisione di merito ricorreva in cassazione il lavoratore a cui resisteva la società con controricorso. La Corte di Cassazione adita osserva che, nelle ipotesi di lavoro discontinuo caratterizzato da periodi di attesa non lavorata, durante i quali il dipendente può recuperare le energie psico-fisiche, il lavoro straordinario è configurabile solo quando, nonostante la discontinuità, sia previsto contrattualmente un preciso orario di lavoro e risulti provato il superamento del relativo limite. Ciò richiede una puntuale dimostrazione delle modalità e dei tempi della prestazione, con riferimento all'intero arco compreso tra l'inizio e la fine dell'attività, così da poter considerare le pause di inattività. La Corte di Cassazione richiama poi la sentenza n. 5049/2008, menzionata dalla Corte d'appello che distingue il “riposo intermedio”, non computabile ai fini della durata del lavoro, e dalla “semplice inattività temporanea”, invece computabile:
il primo ricorre quando il lavoratore può disporre liberamente di sé per un determinato periodo, anche se non può allontanarsi dalla sede o subisce alcune limitazioni;
il secondo si verifica quando, pur non svolgendo attività, il dipendente deve comunque rimanere disponibile per eventuali richieste.
È stato anche chiarito che il semplice alternarsi alla guida, su un mezzo privo di cabina, non costituisce un vero riposo ma solo inattività. Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito non hanno applicato correttamente tali principi: hanno imputato al lavoratore un difetto di allegazione sulla distinzione tra “riposo intermedio” e “semplice inattività temporanea”, senza, però, spiegare quale qualificazione avessero attribuito ai periodi indicati. Hanno inoltre preteso un onere di specificazione ancora più rigoroso in presenza di un accordo di forfettizzazione dello straordinario, senza chiarire come tale accordo incidesse sull'accertamento della prestazione effettiva. Quanto ai tempi di carico e scarico, la Corte d'appello li ha ritenuti allegati in modo generico, giudicando poco credibile l'indicazione uniforme di 4 ore giornaliere. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore aveva descritto in modo puntuale modalità e tempi della prestazione nell'arco della giornata lavorativa. Le allegazioni, comprensive anche degli orari continuativi di guida senza l'ausilio di un secondo autista, lasciavano emergere le pause fossero riconducibili al solo riposo intermedio. Se ritenute sufficientemente specifiche, tali deduzioni avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio che la Corte territoriale ha erroneamente omesso. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione conclude per la cassazione della sentenza, rinviandola alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché proceda alla necessaria istruzione e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL