DPI: obblighi e responsabilità del datore di lavoro

DPI: obblighi e responsabilità del datore di lavoro

  • 10 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro. Due recenti sentenze della Cassazione del 2025 chiariscono che la responsabilità si estende all'effettiva idoneità, gestione e vigilanza sull'uso dei dispositivi. Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro è il diretto responsabile dell'identificazione, scelta e manutenzione dei DPI, dovendo garantire che siano concretamente idonei a proteggere il lavoratore dai rischi specifici della mansione. Con la sentenza n. 5188/2025, la Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per non aver fornito "sovraocchiali" protettivi a un lavoratore che indossava occhiali da vista. E' stato stabilito che l'obbligo di individuare il DPI adatto alle esigenze individuali (in questo caso, l'ipovisione) grava sul datore di lavoro e non può essere delegato al dipendente tramite procedure interne di richiesta. Con la sentenza n. 14801/2025, relativa a una caduta mortale, è stata affermata la responsabilità datoriale anche se il lavoratore non aveva utilizzato la cintura di sicurezza fornita. La Corte ha ritenuto tale comportamento non "abnorme", ma un'imprudenza prevedibile che il datore di lavoro ha il dovere di prevenire e dominare attraverso formazione e vigilanza costante. Il principio consolidato è che le norme antinfortunistiche tutelano il lavoratore anche da infortuni derivanti da sua stessa colpa, imponendo al datore di lavoro di evitare l'instaurarsi di prassi lavorative scorrette e pericolose.