Nel caso oggetto dell'ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1276 della Corte di Cassazione, la Corte d'Appello aveva accolto il gravame proposto dall'INPS e, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato le domande di alcuni dipendenti di una società (poi ammessa all'amministrazione straordinaria), trasferiti a seguito di cessione di ramo d'azienda. In particolare, i lavoratori interessati avevano chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle somme corrispondenti alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) non versate al fondo di previdenza complementare. Ad avviso dei giudici di merito non si poteva richiedere l'intervento del Fondo di garanzia per le somme non versate dal datore di lavoro ammesso all'amministrazione straordinaria, poiché il rapporto di lavoro era proseguito senza interruzioni con la cessionaria. In questo contesto, la deroga alla responsabilità solidale prevista dall'art. 2112 c.c. pattuita non poteva essere opposta all'Istituto, restando il nuovo datore in bonis responsabile degli obblighi rimasti insoddisfatti dal cedente. I lavoratori proponevano, quindi, ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado, cui l'Istituto resisteva con controricorso. La Corte di Cassazione evidenzia che l'intervento del Fondo di garanzia in relazione alle ultime 3 mensilità di retribuzione è subordinato alla sussistenza dei presupposti fissati in modo tassativo dall'art. 2 L. 297/1982, emanata in attuazione della Dir. CEE 987/1980. È necessario che il datore di lavoro sia insolvente e ammesso a procedura concorsuale al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La tutela riguarda, infatti, solo i crediti maturati nell'arco temporale ragionevolmente collegabile allo stato di insolvenza dell'impresa. Estendere l'intervento del Fondo anche a situazione come quella in esame - in cui il rapporto di lavoro è proseguito con il cessionario ed il lavoratore ceduto ha rinunciato alla responsabilità solidale di quest'ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente - significherebbe gravarlo del pagamento di una prestazione non dovuta. Ciò perché il soggetto insolvente non riveste più la qualifica di datore di lavoro del lavoratore assicurato. In assenza del necessario collegamento tra insolvenza datoriale e inadempimento del credito retributivo, l'intervento del Fondo contrasterebbe con l'art. 2 c. 8 L. 297/1982 che vieta di impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori delle finalità istituzionale del fondo stesso”. La Corte di Cassazione sottolinea, altresì, che il credito per TFR matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, divenendo esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale condizione non ricorre quando il rapporto continua con la società cessionaria, legittimando l'INPS a contestare la carenza dei presupposti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale, distinta dal credito retributivo vantato verso il datore di lavoro rimasto insoddisfatto. Le risultanze dello stato passivo non vincolano l'Istituto, che può solo "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro". È significativo, infine, l'intervento del legislatore (art. 368 c. 4 lett. d D.Lgs. 14/2019) che solo, in casi specifici, ha previsto l'immediata esigibilità del TFR verso il cedente, presupposto imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia ma non applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui è causa. L'intervento del Fondo, quale obbligazione pubblica disciplinata dalla legge, non può essere condizionato da eventuali pattuizioni private che escludano, in deroga all'art. 2112 c.c., la responsabilità solidale dell'impresa cessionaria. Tali pattuizioni sono irrilevanti rispetto alla disciplina pubblicistica che regola il funzionamento del Fondo. Il Fondo è, infatti, assoggettato a una disciplina imperativa e autonoma rispetto a quella civilistica applicabile ai rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario. Da ciò discende che l'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47 c. 5 L. 428/1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale che regola l'intervento del Fondo. Con riferimento alle quote di TFR destinate ma non versate al Fondo di previdenza complementare, esse assumono natura “previdenziale” al momento del versamento delle somme al Fondo prescelto. Se il datore omette tale versamento, si ripristina la natura retributiva del credito verso il datore di lavoro. In caso di cessione d'azienda, il cessionario subentra nel debito ai sensi dell'art. 2112 c.c., sicché non è possibile richiedere l'intervento del Fondo di garanzia per il fallimento del cedente, difettando il presupposto della sottoposizione dell'attuale datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro prosegue, ad una procedura concorsuale. Tale presupposto, di natura inderogabile, costituisce condizione indefettibile per il sorgere del diritto alle prestazioni erogate dal Fondo. Il lavoratore non ha il diritto di ottenere direttamente dal Fondo di garanzia la prestazione relativa alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare; il diritto riguarda solo il versamento della contribuzione al fondo prescelto (cfr. Cass. 30835/2024). La contribuzione datoriale destinata alla previdenza complementare non entra nel patrimonio del lavoratore che può solo pretenderne il versamento al fondo. Il lavoratore non acquisisce una somma ma una mera aspettativa pensionistica che si concretizzerà al maturare dei requisiti previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva, in conclusione, che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare - in quanto contribuzione finalizzata al trattamento pensionistico integrativo - non hanno natura di TFR. Pertanto, non possono essere oggetto dell'intervento del Fondo di garanzia ex L. 297/1982, che opera invece esclusivamente in relazione al TFR dovuto come prestazione di previdenza obbligatoria in caso di insolvenzadel datore di lavoro. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione conclude per il rigetto del ricorso presentato dai lavoratori.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL