Con la Risposta n. 12/2026, l'Agenzia delle Entrate interviene su un caso che interessa diversi lavoratori rientrati dall'estero nelle zone di confine. Si tratta infatti del caso del contribuente che, pur risultando fiscalmente residente all'estero, ha continuato a lavorare in Italia come frontaliero, recandosi quotidianamente presso la sede del datore di lavoro italiano. La nuova disciplina del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotta dall'art. 5 D.Lgs. 209/2023, è entrata in vigore dal 2024 e ha modificato in modo significativo requisiti e logica del beneficio. Il dubbio, legittimo, è quindi collegato al contribuente che, pur residente fiscale in uno stato estero, ha prestato l'attività lavorativa sul territorio italiano. Nell'interpello il caso riguarda un dipendente di società italiana dal 2016 trasferitosi all'estero iscrivendosi all'AIRE nel marzo 2018. Nonostante ciò, il lavoratore ha continuato a recarsi quotidianamente in Italia per lavorare nello stabilimento italiano della stessa società, presentando negli anni la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali estere. Recentemente collegato all'acquistato di un immobile in Italia intende rientrare dal 2026, trasferendo nuovamente la residenza. A fronte di questo scenario ci si chiede se, al rientro, possa beneficiare del nuovo regime impatriati, anche considerando il possesso di una qualifica professionale connotata da elevata specializzazione. L'Agenzia delle Entrate ricorda che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024 e consente, al ricorrere di determinate condizioni, di far concorrere al reddito complessivo soltanto il 50% dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro.
Tra i requisiti principali figurano:
non essere stati residenti fiscalmente in Italia nei 3 periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
prestare l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano;
essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (o, in alternativa, abbia svolto attività di ricerca, anche applicata alle tecnologie di intelligenza artificiale). Su quest'ultimo aspetto, però, l'Agenzia non entra nel merito: una valutazione di questo tipo, infatti, non riguarda un'interpretazione fiscale, ma implica un giudizio di carattere tecnico dei titoli e delle certificazioni e, pertanto, deve considerarsi inammissibile in sede di interpello. Sul tema dell'attività lavorativa svolta in Italia anche durante la residenza estera, l'Agenzia osserva che l'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 non pone condizioni sul luogo in cui deve essere svolta l'attività lavorativa nel periodo di residenza estera che precede il rientro in Italia. Di conseguenza, il fatto che l'istante abbia lavorato fisicamente in Italia come frontaliere non rappresenta, di per sé, una causa ostativa all'accesso al regime. Seppure la risposta sia abbastanza netta, occorre però fare attenzione ad una serie di ulteriori valutazioni. Difatti, l'Agenzia precisa che il contribuente potrà applicare il regime solo in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, con particolare attenzione al requisito minimo di permanenza all'estero. La norma prevede che, se il lavoratore presta l'attività in Italia a favore dello stesso soggetto (o gruppo) per il quale lavorava all'estero, il requisito della permanenza estera non è di 3 anni, ma sale a 6 o 7 periodi d'imposta, a seconda che il lavoratore fosse già stato impiegato in Italia per lo stesso datore prima del trasferimento. In particolare, nel caso oggetto dell'interpello, il contribuente dichiara di essere stato residente all'estero dal 2018 e di voler rientrare dal 2026, andando a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro italiano per cui aveva già lavorato sia prima dell'espatrio sia durante la residenza estera. In questa situazione, conclude l'Agenzia, il periodo minimo di pregressa residenza all'estero richiesto è pari a 7 periodi d'imposta e, se tale requisito risulta rispettato con tutte le altre condizioni previste, il contribuente potrà accedere al nuovo regime impatriati sul reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. La Risposta n. 12/2026 conferma quindi che, nel nuovo regime, non esiste una preclusione legata al fatto che l'attività lavorativa fosse già svolta in Italia durante la residenza estera. Il vero punto su cui concentrare l'attenzione, semmai, è quindi verificare con precisione la residenza fiscale nei periodi d'imposta richiesti e capire, come variabile per la durata, se il rientro avviene presso lo stesso datore/gruppo, perché in tal caso la permanenza estera minima può arrivare fino a 7 anni.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL