Con la riforma Tfr all’Inps dal secondo anno di attività dell’azienda

Con la riforma Tfr all’Inps dal secondo anno di attività dell’azienda

  • 6 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Le nuove soglie dimensionali e il periodo di riferimento che fanno scattare l’obbligo di versare il Tfr al Fondo di tesoreria Inps «operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività». Nella circolare 12/2026 riguardante le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, l’istituto di previdenza conferma le anticipazioni fornite in occasione del Forum lavoro/fiscale organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Secondo quanto disposto dalla legge 199/2025, nel 2026-27 l’obbligo sorge se il datore di lavoro, nell’anno precedente ha raggiunto il limite dimensionale di 60 addetti; tra il 2028 e il 2031 la soglia sarà di 50 addetti; dal 2032 scenderà a 40 addetti. La media annuale dei dipendenti va calcolata sui mesi di effettiva attività, escludendo eventuali periodi di sospensione dell’attività ed eventuali riduzioni del numero di lavoratori successive al superamento della soglia non fanno venire meno l’obbligo di versamento. Per il primo anno di attività, le aziende devono fare riferimento alle regole precedenti, che continuano a operare, e in base alle quali l’obbligo di conferimento scatta se, nell’anno stesso, viene raggiunta la soglia di 50 dipendenti. In tal caso il versamento è dovuto dal mese di inizio attività. In questo primo anno di convivenza delle disposizioni, le nuove regole si applicano alle aziende costituite entro il 2024, mentre per quelle nate nel 2025 e nel 2026 valgono le preesistenti. Inoltre, le affermazioni contenute nella circolare portano a concludere che dal 2032 rimarrà la doppia soglia: 50 addetti da verificare nel primo anno per le aziende neocostituite; 40 addetti per le altre. Con la conseguenza che, ad esempio, una neocostituita nel 2032 con 45 dipendenti, non verserà il Tfr in quell’anno, ma dovrà farlo dal 2033. Nel provvedimento l’istituto conferma altresì le principali regole della disciplina del contributo Tfr prevista dalla principale circolare di riferimento 70/2007. Con riferimento all’ambito di applicazione, si ricorda che in caso di operazioni societarie straordinarie o di cessione di contratto, l’obbligo di versamento riguarda anche ii datore di lavoro privo dei requisiti dimensionali, tenuto a smobilizzare il Tfr dei soli dipendenti trasferiti provenienti da aziende che già lo trasferivano al Fondo di tesoreria. L’obbligo continua a sussistere anche rispetto ai dipendenti che lavorano all’estero, in forza di un contratto che prevede la maturazione del Tfr in base all’articolo 2120 del Codice civile, anche come disposizione di miglior favore. Sono altresì confermate le regole di calcolo del contributo obbligatorio del Tfr, corrispondente all’accantonamento mensile dello stesso, così come le misure compensative di legge consistenti nell’esonero del contributo del Fondo di garanzia e nello sconto dello 0,28% dei contributi dovuti alla gestione prestazioni temporanee. Dal punto di vista operativo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, i datori di lavoro dovranno dichiarare all’Inps la sussistenza del requisito dimensionale attraverso l’invio telematico del modello SC34, nonché richiedere il codice autorizzativo 1R. Anche i datori che già disponevano del codice 1R solo per versare il Tfr del personale trasferito, precisa l’Inps, sono soggetti all’obbligo di verifica della forza lavoro media, in quanto in caso di superamento del limite, il versamento si estenderebbe a tutti i dipendenti. Per le aziende già costituite nel 2024, che hanno superato la soglia media dei 60 dipendenti nel 2025, l’obbligo di versamento decorre dal periodo di paga di gennaio 2026. In deroga alle scadenze ordinarie, in considerazione della novità e conformemente alla deliberazione 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell’istituto, i periodi pregressi potranno essere versati entro il 16 maggio prossimo, utilizzando nel flusso uniemens il nuovo specifico codice causale codice “CF05”.

Fonte: SOLE24ORE