Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione e informazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. È questo il principio di diritto ribadito dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 23 gennaio 2026 n. 2964. Contesto lavorativo e dinamica dell'infortunio. Un lavoratore, dipendente di una società, saliva su un trabattello per sistemare delle casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura che non erano adeguatamente fissate. Tale operazione veniva eseguita su indicazione di un socio della società. Contestualmente, un altro operaio, seguendo sempre le indicazioni del socio, provvedeva a spostare da terra il trabattello senza far scendere l'operaio. Durante lo spostamento, il trabattello urtava una cassa acustica; l'urto provocava lo sganciamento della cassa, che cadendo colpiva la spalla destra del lavoratore che si trovava sul trabattello facendolo rovinare a terra. In conseguenza della caduta il lavoratore riportava gravi lesioni personali. L'imputato veniva tratto a giudizio per il reato di lesioni colpose gravi e condannato sia in primo che in secondo grado. I giudici del merito accertavano che l'evento lesivo era stato causato da precise carenze organizzative imputabili al datore di lavoro, tra cui:
l'affidamento della manutenzione dell'impianto (risultato non a norma) a soggetti privi di competenza e formazione specifica.
la mancata valutazione dei rischi legati alla presenza di carichi sospesi.
il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (casco), comportamento che, seppur negligente da parte del lavoratore, rientrava nell'ordinaria occorrenza e non esonerava il garante dalla responsabilità
Avverso la conferma della sentenza di condanna da parte della Corte di appello il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione. Nel caso di specie, il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile per la violazione degli artt. 28, 37, 64 e 71 del D.Lgs. 81/2008. Le specifiche violazioni e omissioni individuate dai giudici di merito e confermate dalla Cassazione sono le seguenti:
Omessa valutazione dei rischi: il datore di lavoro non ha valutato i rischi specifici legati alla presenza di carichi sospesi. Nello specifico, l'incidente è scaturito dalla presenza di casse acustiche sospese al soffitto di una tensostruttura che non erano adeguatamente fissate.
Gestione della manutenzione: è stato contestato l'affidamento della manutenzione dell'impianto (risultato non a norma) a soggetti privi di qualsiasi competenza e formazione specifica.
Mancata formazione: è stata accertata la mancata formazione dei lavoratori. Tale violazione è risultata decisiva per attribuire la responsabilità al datore di lavoro, poiché la mancanza di formazione rende la condotta imprudente del lavoratore (che ha agito con negligenza o senza dispositivi di protezione) una conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza datoriale.
Mancata vigilanza: il datore di lavoro ha omesso il necessario controllo sul rispetto della normativa di prevenzione Secondo i giudici di legittimità la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia comunque tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. In base a questo principio il ricorso proposto dal datore di lavoro è stato dichiarato infondato. Inoltre, La Suprema Corte ha evidenziato che nel caso di specie non possono essere invocate, da parte del datore di lavoro, le seguenti esimenti.
1. Il principio dell'abnormità: il nesso di causalità viene interrotto esclusivamente se la condotta del lavoratore è considerata "abnorme". Perché ciò avvenga, il comportamento del lavoratore deve:
Esorbitare dalle mansioni affidate;
Oppure, pur restando nell'ambito delle mansioni, attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio che il garante (il datore di lavoro) ha il compito di governare.
2. L'impossibilità di interruzione per "ordinaria negligenza": la Corte specifica che comportamenti imprudenti o negligenti del lavoratore non bastano a interrompere il nesso causale.
L'obbligo di garanzia del datore di lavoro include la gestione dell'errore umano: il sistema di sicurezza deve essere conformato sull'assunzione che possano verificarsi comportamenti negligenti (c.d. ordinaria occorrenza), come ad esempio il mancato utilizzo del casco.
Tali comportamenti, pur imprudenti, non attivano un rischio "eccentrico" e quindi lasciano intatta la responsabilità del datore di lavoro.
3. La mancata formazione: un punto cruciale della sentenza riguarda l'effetto della mancata formazione sull'interruzione del nesso.
Vige il principio di ius receptum secondo cui, se il datore di lavoro non adempie agli obblighi di informazione e formazione, non può invocare l'imprudenza del lavoratore per escludere la propria responsabilità.
In assenza di formazione, la negligenza del lavoratore è considerata una conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza del datore di lavoro. Pertanto, l'imprudenza del dipendente non può essere definita "abnorme" e non interrompe il nesso causale.
4. La pluralità di responsabili: infine, il nesso di causalità non viene interrotto nemmeno dall'eventuale colpa o omissione di altri soggetti titolari di posizioni di garanzia.
Se più persone hanno l'obbligo di impedire l'evento, il mancato intervento di una di esse non scagiona le altre.
In questi casi non si ha interruzione del nesso, bensì un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., per cui ciascun garante risponde dell'evento per intero.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il lavoratore stava svolgendo compiti assegnati (sistemazione delle casse e spostamento del trabattello) e che la sua imprudenza era diretta conseguenza della mancata formazione e valutazione dei rischi da parte dell'imputato, confermando così la piena sussistenza del nesso causale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL