Omissione contributiva: il duplice danno per il lavoratore

Omissione contributiva: il duplice danno per il lavoratore

  • 5 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
Con l'ordinanza n. 2286 del 4 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha ribadito che, in materia di omissione contributiva, si delinea un duplice pregiudizio patrimoniale per il prestatore di lavoro.  Secondo la Suprema Corte, tale inadempimento datoriale produce due distinti tipi di danno: 
Il primo consiste nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica. Questo danno si concretizza nel momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile e non può accedere al trattamento previdenziale che gli sarebbe spettato.
▪️Il secondo pregiudizio è rappresentato dalla necessità di costituire la provvista economica per ottenere un beneficio corrispondente alla pensione, ad esempio attraverso una previdenza sostitutiva o la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1962.
In conseguenza di questa duplice potenziale lesione, al lavoratore sono riconosciute diverse forme di tutela.  Anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno per accertare la potenzialità lesiva dell'omissione contributiva. Una volta che il danno pensionistico si è verificato, può invece agire per il risarcimento specifico ai sensi dell'art. 2116, co. 2, c.c.