Nel contratto di agenzia, le previsioni dell'accordo economico collettivo che introducono la facoltà per la preponente di imporre unilateralmente modifiche alle condizioni contrattuali devono essere interpretate in senso restrittivo. Pertanto, ove non previsto espressamente, le modifiche alle condizioni economiche del contratto devono essere concordate tra le parti, anche nell'ipotesi in cui esse determinino un ampliamento del territorio, dei clienti o dei prodotti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza 20 gennaio 2026 n. 1258. La società preponente aveva comunicato all'agente modifiche unilaterali alle condizioni economiche del contratto di agenzia, prevedendo, tra l'altro, l'aumento del listino dei prodotti farmaceutici da promuovere. L'agente aveva rifiutato di aderire alle modifiche unilaterali imposte dalla preponente e quest'ultima ha, quindi, comunicato il recesso dal rapporto di agenzia per giusta causa. L'agente ha, quindi, impugnato il recesso intimato dalla società preponente, contestando la giusta causa di recesso e chiedendo il pagamento delle competenze di fine rapporto. Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso dell'agente confermando la sussistenza della giusta causa di recesso da parte della società preponente in conseguenza dell'illegittimo rifiuto di aderire alle variazioni delle condizioni contrattuali imposte dalla società preponente. La sentenza è stata ribaltata dalla Corte d'appello di Torino, che ha ritenuto non sorretto da giusta causa e, pertanto, illegittimo e contrario a buona fede il recesso della preponente dal contratto di agenzia, condannando la società preponente a liquidare all'agente l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità suppletiva di clientela. Le modifiche unilaterali delle condizioni economiche del contratto di agenzia. La controversia trova origine dalla interpretazione del regime delle variazioni unilaterali delle condizioni economiche del contratto di agenzia, nel caso di specie, in applicazione dell'accordo economico collettivo di settore del 30 luglio 2014 (“AEC”). Le modifiche del territorio, dei prodotti, dei clienti o delle provvigioni possono essere imposte unilateralmente dalla preponente, senza preavviso, purché esse determinino una riduzione fino al 5% delle provvigioni dell'agente (modifiche di lieve entità). Ove la modifica incida, invece, in maniera superiore al 5%, l'agente ha diritto ad un periodo di preavviso e ha la facoltà, entro trenta giorni dalla comunicazione della preponente, di rifiutare le modifiche imposte. In quest'ultimo caso, la comunicazione della preponente di modifica delle condizioni economiche del contratto costituisce preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della medesima preponente. L'AEC non disciplina, invece, l'ipotesi in cui le modifiche imposte dalla preponente determino un ampliamento della zona (territorio, prodotti o clienti), anche con potenziale incremento del guadagno provvigionale dell'agente. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, ha confermato la decisione del giudice d'appello. Non è, infatti, fondata la tesi della società preponente per cui se l'accordo economico collettivo applicato al rapporto consente di apportare modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali senza formalismi e senza preavviso, purché tali modifiche determinino una riduzione del guadagno provvigionale non superiore al 5%, a fortiori devono ritenersi legittime le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali che comportano, invece, un ampliamento del territorio, della lista dei prodotti e del portafoglio dei clienti. Occorre valorizzare, a parere della Suprema Corte, il tenore letterale delle disposizioni dell'AEC applicato al rapporto di agenzia, secondo cui le variazioni unilaterali possono essere solo quelle che comportano riduzioni meramente quantitative dell'estensione territoriale dell'incarico agenziale, del portafoglio clienti, dei prodotti da promuovere e della misura delle provvigioni. In mancanza di una espressa previsione dell'AEC, le modifiche alle condizioni contrattuali che comportano un ampliamento o un'estensione della zona di agenzia, del portafoglio dei clienti o dei prodotti, non possono essere imposte unilateralmente dalla preponente, ma richiedono che sia raggiunto un accordo tra la preponente e l'agente, in linea con il principio stabilito dall'art. 1372 c.c. per cui il tenore di un accordo non può essere modificato unilateralmente da una delle parti, salvo diversa previsione della legge o del contratto. Precisa, infine, la Suprema Corte che questa interpretazione non impedisce di apportare unilateralmente eventuali variazioni “miste”, potendo la preponente imporre unilateralmente ampliamenti (di zona, di prodotti o di clienti) che siano compensati da ulteriori riduzioni, al fine di salvaguardare l'equilibrio dell'accordo iniziale.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL