Visita medica per

Visita medica per "ragionevole motivo": la nuova sorveglianza sanitaria su alcol e droghe sul lavoro

  • 5 Febbraio 2026
  • Pubblicazioni
La Legge n. 198/2025 ha introdotto una significativa novità nella sorveglianza sanitaria, modificando l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 con l'inserimento della lettera e-quater). Questa disposizione istituisce una visita medica attivabile in presenza di un "ragionevole motivo" per ritenere che un lavoratore, impiegato in mansioni ad elevato rischio, si trovi sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. L'accertamento, richiesto dal datore di lavoro o da un suo delegato, deve essere eseguito dal medico competente prima o durante il turno di lavoro.  Il concetto di "ragionevole motivo" è il fulcro della norma e deve basarsi su elementi oggettivi e documentabili, come comportamenti anomali o errori reiterati, per evitare il rischio di controlli arbitrari o discriminatori. La disciplina solleva criticità sia operative, data la difficoltà di garantire la presenza immediata del medico, sia giuridiche, come il potenziale contrasto con l'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori qualora l'esito positivo porti a una dichiarazione di inabilità temporanea. Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al test non interrompe la procedura, ma configura una violazione degli obblighi di sicurezza (art. 20, D.Lgs. 81/2008).  Le conseguenze includono l'immediata sospensione dalla mansione a rischio, l'emissione di un giudizio di inidoneità temporanea e l'avvio di un procedimento disciplinare, oltre a possibili sanzioni penali per specifiche categorie di lavoratori.