Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 1216 del 20 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, un lavoratore aveva adito il giudice di primo grado esponendo di avere stipulato, con la società, sua datrice di lavoro, un contratto a tempo determinato, decorrente dal 21 gennaio 2019 all'8 gennaio 2020. Esponeva, altresì, il lavoratore che, alla data di prevista cessazione del rapporto, il responsabile di zona gli aveva comunicato che avrebbe potuto continuare a lavorare perché, dalla procedura informatica della gestione del personale, era risultata una proroga del contratto fino al successivo 17 gennaio. Il 17 gennaio il responsabile di zona gli aveva poi comunicato un'ulteriore proroga del rapporto di lavoro fino all'8 gennaio 2021, sempre come risultante dalla procedura informatica di gestione del personale. Il lavoratore aveva così proseguito la sua attività sino al 27 gennaio 2020, giorno in cui gli era stato comunicato che, a decorrere dal successivo 28 gennaio, non avrebbe più continuato a lavorare. Il lavoratore aveva chiesto, pertanto, che venisse accertata e dichiarata:
la nullità del termine apposto al contratto di lavoro,
l'illegittimità del licenziamento intimato il 27 gennaio 2020, con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrer dal 17 gennaio 2020, nonché
la riammissione in servizio e la condanna della società al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria. La pronuncia del Tribunale di accoglimento della domanda veniva impugnata in appello dalla società. I giudici di merito rigettavano il gravame proposto, evidenziando che:
il rapporto di lavoro, per effetto delle due proroghe, si era protratto dal 21 gennaio 2019 al 27 gennaio 2020, superando la durata di 12 mesi;
entrambe le proroghe erano state disposte e comunicate senza forma scritta;
la proroga del contratto oltre i 12 mesi poteva avvenire, ai sensi degli artt. 19 c. 4 D.Lgs. 81/2015 e 21 c. 1 D.Lgs. 81/2015, solo in presenza di specifiche esigenze giustificative;
tali esigenze non risultavano sussistenti, sicché doveva procedersi con la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato ai sensi dall'art. 21 c. 1 D.Lgs. 81/2015;
restava irrilevante il mancato superamento dei limiti previsti dall'art. 22 c. 2 D.Lgs. 81/2015. La società soccombente ricorreva in cassazione contro la pronuncia di merito a cui resisteva con controricorso il lavoratore. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha osservato che l'art. 22 del D.Lgs. 81/2015, ratione temporis vigente, prevede sì l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di prosecuzione del rapporto: pari al 20% fino al 10° giorno successivo alla scadenza e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Tuttavia, l'incipit della norma precisa espressamente: “Fermi i limiti di durata massima di cui all'art. 19”. Nel caso di specie - in un quadro normativo in cui la durata massima del contratto a tempo determinato era fissata in 12 mesi - le proroghe avevano determinato un superamento di tale limite. Esse, inoltre, erano state disposte senza l'indicazione delle tassative esigenze previste dall'art. 19 c. 4 ultimo periodo D.Lgs. 81/2015, ratione temporis applicabile. Di conseguenza, la Corte territoriale, in conformità alla decisione del Tribunale, ha correttamente disposto la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 21 c. 1 terzo periodo D.Lgs. 81/2015, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 22 del medesimo decreto. Tale esclusione è giustificata dal fatto che l'art. 22 opera solo quando il rapporto prosegue, oltre la scadenza del termine, senza superare i limiti massimi di durata stabiliti dall'art. 19. Nel caso in esame detti limiti risultavano già oltrepassati, ponendo quindi la fattispecie al di fuori dell'ambito applicativo della norma invocata. In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione conclude per il rigetto del ricorso e la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL