Somministrazione e Sicurezza: la Cassazione esige un DVR specifico e con data certa
- 2 Febbraio 2026
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Con l'ordinanza n. 32659/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che per la legittimità dei contratti di somministrazione di lavoro è necessario tenere in debita considerazione le tutele per la sicurezza dei lavoratori. Il divieto di ricorrere alla somministrazione in assenza di una valutazione dei rischi, previsto dall'art. 32, lett. d) del D.Lgs. 81/2015, non si esaurisce in un adempimento generico. La Corte, interpretando tale norma in combinato disposto con l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 ha chiarito che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'impresa utilizzatrice deve possedere requisiti specifici. La ratio di tale rigore risiede nella necessità di una più intensa protezione per i lavoratori somministrati, la cui flessibilità d'impiego comporta una "riduzione di familiarità con l’ambiente e con la strumentazione professionale", aggravando i rischi. Pertanto, per una somministrazione legittima, il DVR deve:
- Avere "data certa" anteriore all'inizio della missione, per dimostrare la natura preventiva della valutazione;
- Contenere una valutazione che riguardi espressamente i rischi specifici "connessi alla specifica tipologia contrattuale" del lavoro somministrato;
- Identificare in via preventiva le misure di cautela, individuali e collettive, e le procedure per la loro attuazione. L'assenza di un DVR con tali caratteristiche rende illegittimo il ricorso alla somministrazione, con la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'utilizzatore.