Licenziamento e comunicazioni WhatsApp: il valore della prova digitale
- 2 Febbraio 2026
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La controversia definita dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 56 del 9 gennaio 2026 si colloca nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato assoggettato al regime delle tutele crescenti, di cui al D.Lgs. 23/2015, circostanza che incide direttamente sulla tipologia di tutela applicabile in caso di illegittimità del licenziamento disciplinare. Il licenziamento trae origine da presunti contatti diretti del lavoratore con alcuni clienti, senza il coinvolgimento dell'agente di zona. Il Tribunale chiarisce che l'esistenza materiale dei contatti non è controversa: ciò che rileva è la loro idoneità a integrare una violazione disciplinare. Nel regime delle tutele crescenti, l'indagine giudiziale non si arresta all'accertamento del fatto in senso storico, ma si estende alla verifica della sua consistenza giuridica e della sua concreta rilevanza disciplinare, quale presupposto indefettibile del recesso. Il Tribunale respinge l'eccezione di genericità della contestazione, ribadendo che essa è valida quando consente al lavoratore di individuare il nucleo essenziale dell'addebito e di esercitare un'effettiva difesa, senza che siano richiesti formalismi eccessivi. Resta fermo, inoltre, il principio secondo cui l'onere della prova della legittimità del licenziamento grava sul datore di lavoro (Cass. 14375/2016). L'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 non incide sul riparto probatorio, ma introduce una differenziazione delle tutele: la tutela indennitaria opera nei casi di prova insufficiente o contraddittoria, mentre la reintegrazione attenuata trova applicazione quando l'insussistenza del fatto risulti positivamente accertata. La distinzione tra “fatto non provato” e “fatto giuridicamente insussistente” assume così valore dirimente ai fini della tutela applicabile, orientando in modo decisivo la valutazione giudiziale. Prova digitale nei procedimenti disciplinari: inquadramento normativo e orientamenti Il passaggio di maggiore rilievo sistematico della sentenza riguarda la prova digitale. Il Tribunale di Modena si colloca nel solco di una giurisprudenza che riconosce la piena validità della prova informatica, purché siano garantite la tracciabilità delle operazioni, la certezza della comunicazione e la verificabilità del contenuto. Nel caso concreto, i messaggi WhatsApp prodotti dal lavoratore mediante screenshot vengono ritenuti pienamente utilizzabili come prove documentali ai sensi dell'art. 2712 c.c. Il giudice richiama espressamente l'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. 11197/2023), che ha chiarito come tali messaggi costituiscano documenti informatici idonei a rappresentare fatti giuridicamente rilevanti, anche in assenza di firma digitale. Particolarmente significativo è il tema del disconoscimento della prova digitale. Il Tribunale ribadisce che esso deve essere specifico e circostanziato; contestazioni generiche – come il richiamo alla possibile manipolazione dei messaggi, alla lingua utilizzata o a ipotetici interventi di intelligenza artificiale – sono ritenute inidonee a incidere sull'efficacia probatoria delle conversazioni prodotte che arrivano a non impedire al giudice del merito di utilizzare anche la sola fotocopia degli stessi per formare il proprio convincimento (Cass. 37290/2022). Ne deriva che la prova digitale non può essere qualificata come “prova debole”, ma come prova che impone una gestione tecnica rigorosa e una contestazione puntuale, soprattutto nella fase giudiziale, ferma restando l'assenza di un obbligo di allegazione documentale analitica già nella contestazione disciplinare (Cass. 25743/2024). Valutato il contenuto delle conversazioni, il Tribunale esclude che i contatti avuti dal lavoratore abbiano avuto natura commerciale o interferente con la clientela. La condotta viene qualificata come attività meramente preparatoria, priva di rilievo disciplinare e non vietata da direttive aziendali formalizzate. In linea con Cass. 12174/2019, il giudice afferma che anche un fatto materialmente accaduto può considerarsi insussistente quando risulti giuridicamente inidoneo a fondare il licenziamento. Accertata l'insussistenza del fatto, il licenziamento viene annullato con applicazione della reintegrazione attenuata e riconoscimento dell'indennità risarcitoria entro il limite di 12 mensilità, detratto l'aliunde perceptum al netto delle ritenute fiscali. La sentenza del Tribunale di Modena si inserisce in modo coerente nel percorso evolutivo del diritto del lavoro nell'era della comunicazione digitale e offre indicazioni di rilievo per la gestione del licenziamento disciplinare nel regime delle tutele crescenti. La legittimità del recesso non può fondarsi sulla mera esistenza di comunicazioni tra lavoratore e terzi, ma richiede una verifica puntuale della loro effettiva rilevanza disciplinare, alla luce del contenuto concreto e del contesto in cui esse si collocano. La valorizzazione della messaggistica WhatsApp come fonte di prova costituisce una presa d'atto della sua diffusione fisiologica nella prassi lavorativa. La prova digitale si conferma così una componente strutturale del contenzioso lavoristico, imponendo una lettura sostanziale delle condotte contestate e ponendo un limite chiaro a ricostruzioni datoriali fondate su automatismi o presunzioni.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL