Straordinario nel lavoro discontinuo: necessario distinguere il riposo intermedio dalla semplice temporanea inattività
- 30 Gennaio 2026
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Un autotrasportatore chiedeva il riconoscimento delle ore di straordinario che non gli erano state corrisposte, pur in presenza di un accordo sulla forfettizzazione dei compensi in tal senso. La sua richiesta non veniva accolta in quanto, secondo il Giudice, egli non aveva sufficientemente allegato la selezione tra i periodi di riposo intermedio e quelli di semplice temporanea inattività. Accogliendo il ricorso del lavoratore, la Corte di Cassazione , con l'Ordinanza n. 1835 del 27 gennaio 2026, ricorda che nel lavoro discontinuo, che si caratterizza per la presenza di attese non lavorate, tale distinzione è essenziale ai fini del computo della durata di lavoro: i periodi di riposo intermedio infatti non si computano, mentre la semplice inattività temporanea rileva a tal fine, poiché nonostante il lavoratore sia inoperoso, egli è comunque obbligato a rimanere disponibile per ogni richiesta o necessità, non potendo disporre liberamente del suo tempo. In tale scenario, si configura il lavoro straordinario allorché sia stato convenzionalmente fissato un orario di lavoro e tale limite sia stato superato, aggiungendosi la necessità di provare tempi e modalità del servizio prestato nel lasso di tempo compreso tra l'orario di lavoro iniziale e quello finale, così da tener conto delle pause di inattività.