Nel caso oggetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 789 del 4 gennaio 2026, la Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda ex art. 28 L. 300/1970 presentata da un'organizzazione sindacale affinché, oltre al risarcimento dei danni, venisse dichiarata antisindacale la condotta di un ente pubblico. Ciò in quanto, nel contesto dell'epidemia Covid-19, lo stesso, a suo parere, aveva violato gli obblighi di informazione e confronto stabiliti dagli artt. 4 e 5 del CCNL di settore, in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro. Secondo la Corte distrettuale la legittimazione sul punto, ai sensi dell'art. 9 L. 300/1970, spetta ai lavoratori impiegati nell'azienda e alle loro rappresentanze sindacali, non anche ad un'organizzazione sindacale del territorio. In merito alle procedure di informazione e confronto desumibili dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 8 del vigente CCNL di comparto, la Corte territoriale ha evidenziato che, nel contesto inziale della emergenza sanitaria, non era stato possibile garantire modalità che consentissero una cognizione approfondita. Ciò in quanto si trattava di una situazione eccezionale e priva di dati scientifici certi, tanto che lo stesso Governo era intervenuto, disponendo misure di blocco generalizzato delle attività economiche. L'urgenza di provvedere era stata poi incompatibile con i tempi e le modalità di una normale consultazione e confronto sindacali e all'epoca non erano ancora operative le prassi collegamento da remoto. La Corte di merito ha, altresì, precisato che - sebbene i confronti non si fossero svolti secondo le forme previste dal CCNL - vi furono comunque relazioni sindacali informali, come emerso dall'istruttoria, attraverso contatti diretti e scambi di messaggi tra i vertici dell'ente e i rappresentanti sindacali. In definitiva, secondo la Corte territoriale l'ente non ha assunto alcuna condotta antisindacale, essendoci stato, pur in modalità semplificate, un confronto idoneo in considerazione dell'eccezionalità del contesto. L'organizzazione sindacale soccombente decideva così di ricorrere in cassazione a cui resisteva con controricorso l'ente pubblico. Ai sensi dell'art. 9 della L. 300/1970 “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. La Corte di Cassazione, investita della causa, ha osservato che tale norma riconosce ai lavoratori ed alle loro rappresentanze la legittimazione ad interloquire con il datore di lavoro, con facoltà di controllo e promozione. La disposizione, invece, non prevede una legittimazione generalizzata in capo a qualsiasi organizzazione sindacale, seppur munita di adesione in azienda, salvo esplicite deleghe. La legittimazione generale delle associazioni sindacali è, invece, rimessa alle relazioni definite dalla contrattazione collettiva. Ciò significa che alle attività di cui all'art. 9 hanno accesso addirittura singoli lavoratori (Cass. 9808/1997) o tecnici da essi incaricati (Cass. 4874/1982) nonché eventuali rappresentanze estemporanee, formate all'interno delle stesse comunità di lavoro e di rischio interessate all'esercizio dei diritti in questione (Cass. 6339/1980), le quali, tuttavia, prescindono dall'organizzazione sindacale. E deve riconoscersi - per effetto della natura di rappresentatività endoaziendale che le caratterizza - la legittimazione delle RSA o della RSU, ove costituite. Nel caso di specie, è indubbio che il CCNL riconoscesse ai sindacati, tra cui l'organizzazione sindacale che ha avviato il procedimento, il diritto all'informazione e al confronto sui temi della sicurezza; tuttavia, come accertato dai giudici di merito, tale un confronto non si è svolto secondo le modalità tipiche previste dalle norme collettive, con formali comunicazioni e incontri. La stessa sentenza di merito ha evidenziato che, nel contesto eccezionale determinato dall'emergenza Covid-19, l'ente ha mantenuto (come dimostrato dai messaggi WhatsApp intercorsi tra i vertici e i rappresentanti sindacali) i contatti sindacali, come possibile. E tale circostanza, oltre a smentire l'assunto secondo cui i contatti sarebbero avvenuti esclusivamente con le RSA o le RSU, conferma l'assenza di una condotta antisindacale. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione del rimedio ex art. 28 della L. 300/1970, è l'oggettiva antisindacalità della condotta. Detto rimedio si applica solo in presenza di una reale lesione – nelle condizioni di fatto accertate – delle prerogative o della libertà sindacale. Ad assumere rilievo non è l'intenzionalità soggettiva (Cass. SS.UU. 5295/1997), ma la necessità di un oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto agli interessi collettivi tutelati (Cass. 1968/2004; Cass. 9589/2005). Contrasto che non può essere desunto dalla mera violazione formale di disposizioni normative o contrattuali, ma va valutato con riferimento alla concreta lesione degli interessi che tali norme intendono tutelare, tenendo conto delle condizioni oggettive in cui si sarebbe realizzato l'asserito vulnus. Il confronto sindacale, infatti, si fonda sull'osservanza sostanziale delle reciproche sfere di libertà e non sul rispetto formale delle procedure. È vero che la violazione di norme di legge o contrattuali può far presumere l'antisindacalità, ma se in concreto – come nel caso di specie – risulta dimostrato che sono stati raggiunti i fini propri della normativa, non sussistono i presupposti per l'applicazione del rimedio. Deve, pertanto, considerarsi corretta la decisione dei giudici di merito che hanno escluso la natura antisindacale della condotta dell'ente pubblico, rilevando come, nella situazione eccezionale delle fasi iniziali della pandemia, pur non potendosi dire che l'accaduto corrispondesse alle forme previste dal CCNL, l'assicurazione delle informazioni e del confronto, seppur attraverso modalità atipiche ed estemporanee, abbia escluso qualsiasi antisindacalità della condotta. La Corte di Cassazione conclude così per il rigetto del ricorso elaborando il seguente principio di diritto “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l'informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l'antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l'antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell'ambito del possibile, gli scopi”.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL