Infortunio per mancata formazione del lavoratore: no alla tenuità del fatto

Infortunio per mancata formazione del lavoratore: no alla tenuità del fatto

  • 29 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
La vicenda oggetto della sentenza della Corte di Cassazione 19 gennaio 2026 n. 1908 riguardava un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente di una società cooperativa. L'imputata, in qualità di legale rappresentante della società e datrice di lavoro, aveva ottenuto un subappalto per l'esecuzione di sole attività di pulizia all'interno di un cantiere. Nonostante l'oggetto del contratto fosse limitato alle pulizie, il lavoratore si era infortunato mentre svolgeva attività lavorative diverse da quelle per le quali era stato contrattualizzato. I giudici di merito accertavano che lo svolgimento di tali mansioni "esorbitanti" dall'oggetto del subappalto era divenuto abituale per il personale dell'impresa. L'imputata è stata ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose pluriaggravate per aver consentito lo svolgimento di tali attività extra-contrattuali in violazione delle norme di sicurezza. 
Nello specifico, le omissioni accertate riguardavano:
il mancato utilizzo di attrezzatura conforme e idonea; 
la mancata fornitura di un'adeguata formazione e informazione sui rischi specifici relativi alle attività che venivano di fatto svolte (diverse da quelle di pulizia); 
la mancata valutazione dei rischi e delle condizioni dell'attività effettivamente praticata. 
In conseguenza delle suindicate violazioni, che avevano rilevanza causale nel verificarsi dell'incidente, il lavoratore riportava lesioni gravi. Per questi fatti, il Tribunale di Torino condannava l'imputata al termine di un giudizio abbreviato. La condanna era stata confermata in sede di gravame dalla Corte di appello adita, di conseguenza la difesa dell’imputata proponeva ricorso per Cassazione. La Cassazione dichiarava il ricorso manifestamente infondato sottolineando che, la difesa si era limitata a riproporre motivi già compiutamente esaminati in sede di merito. Gli ermellini evidenziavano invece in maniera perentoria le motivazioni che avevano portato al rigetto del ricorso, ovvero: 
le molteplici violazioni antinfortunistiche e il loro nesso causale con l'incidente; 
la mancata previsione contrattuale delle attività che il lavoratore svolgeva di fatto e la conseguente assenza di formazione sui rischi specifici; 
l'abitualità dello svolgimento di tali mansioni "esorbitanti" da parte del personale, rendendo l'evento concretamente prevedibile per l'imputata; 
l'esigibilità di una condotta alternativa lecita, a fronte della genericità delle difese riguardanti presunte verifiche fatte dai preposti. Come ha inciso l'abitualità delle mansioni sulla prevedibilità dell'evento: 
L'abitualità con cui venivano svolte le mansioni extra-contrattuali ha svolto un ruolo decisivo e diretto nel fondare la colpevolezza dell'imputata, fungendo da anello di congiunzione logico per dimostrare la prevedibilità dell'evento. I giudici di legittimità nel motivare l’infondatezza del ricorso evidenziavano: 
il nesso logico tra prassi e prevedibilità, e partendo dal dato di fatto che tali attività non erano occasionali, la Corte ha "logicamente affermato la concreta prevedibilità" dell'evento per l'imputata. 
le conseguenze sulla responsabilità, l'abitualità ha trasformato quelle che sulla carta erano attività impreviste (perché non contrattualizzate) in rischi concreti che il datore di lavoro aveva l'obbligo di gestire. La mancata valutazione di questi rischi, divenuti prevedibili proprio perché abituali, ha confermato la responsabilità per non aver fornito la necessaria formazione e informazione ai dipendenti e per non aver valutato le condizioni reali di lavoro. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso riguardante la "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.) manifestamente infondato e "privo di pregio", confermando la decisione dei giudici di appello di non applicare tale causa di non punibilità. Il rifiuto è stato giustificato sulla base di una valutazione concreta dell'entità dell'offesa, che i giudici hanno ritenuto incompatibile con la definizione di fatto "tenue". Nello specifico, la Corte ha valorizzato due parametri fondamentali: 
la gravità della condotta: sono state messe in rilievo la "molteplicità" e la "particolare gravità delle omissioni" caratterizzanti il comportamento dell'imputata in materia di sicurezza sul lavoro; 
la gravità del danno: è stata sottolineata la "rilevante entità delle lesioni" subite dalla persona offesa a seguito dell'infortunio. 
La Corte ha chiarito che, sebbene sia vero che la giurisprudenza di legittimità ammette l'applicabilità della tenuità del fatto anche in presenza dell'aggravante della malattia superiore a 40 giorni (art. 583 c.p.), ciò non comporta un automatismo. Nel caso di specie, la "molteplicità" delle omissioni di sicurezza (mancanza di attrezzature, formazione, valutazione rischi) e la "rilevante entità" del danno fisico cagionato al lavoratore ha portato i giudici a escludere che il fatto potesse essere considerato di esigua entità.

Fonte: SOLE24ORE