Necessaria la valutazione dei rischi specifica per i somministrati
- 28 Gennaio 2026
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L’assenza di una valutazione dei rischi effettiva e specifica, formalizzata in un Documento di valutazione dei rischi idoneo e «a data certa», determina l’illegittimità del ricorso alla somministrazione, con le conseguenze previste dall’ordinamento sul piano del rapporto di lavoro. Non è sufficiente l’esistenza di un Dvr genericamente riferito all’organizzazione aziendale: la legge richiede una valutazione che consideri anche i rischi connessi alla particolare tipologia contrattuale del lavoratore somministrato, tenendo conto della sua posizione di oggettiva maggiore esposizione, legata alla temporaneità dell’inserimento e alla minore familiarità con l’ambiente di lavoro. Così ha deciso la Corte di cassazione, con l’ordinanza 32659/2025, pronunciandosi su una vicenda che ha visto coinvolti un somministrato, un’agenzia per il lavoro e un’impresa utilizzatrice. Il lavoratore ha impugnato i contratti di somministrazione deducendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 32 del Dlgs 81/2015, sul presupposto che l’utilizzatrice non avesse effettuato un’idonea valutazione dei rischi con riferimento ai lavoratori somministrati. I giudici di merito hanno accolto la domanda, accertando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’utilizzatore e condannandolo al pagamento dell’indennità risarcitoria. In particolare, è stato ritenuto non conforme a legge il Dvr prodotto, poiché privo di una valutazione specifica dei rischi connessi all’inserimento del lavoratore somministrato nelle mansioni e nel reparto di destinazione. Nel ricorso per Cassazione, l’impresa utilizzatrice ha sostenuto, tra l’altro, che la normativa non imporrebbe una valutazione dei rischi “dedicata” ai lavoratori somministrati, essendo sufficiente una valutazione generale valida per tutti i lavoratori, accompagnata dagli obblighi di informazione e formazione. La Corte ha respinto tale impostazione, richiamando il combinato disposto dell’articolo 32 del Dlgs 81/2015 e dell’articolo 28 del Dlgs 81/2008. Il divieto di ricorrere alla somministrazione in assenza di valutazione dei rischi, infatti, va letto alla luce della disciplina generale sull’oggetto della valutazione, che deve riguardare “tutti i rischi”, inclusi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui la prestazione è resa. Ne discende che il Dvr deve individuare preventivamente, e con data certa, i rischi specifici cui sono esposti i somministrati e le misure di prevenzione e protezione adottate, non potendo ridursi a un adempimento meramente formale. La soluzione adottata dalla Corte si colloca nel solco di un orientamento volto a rafforzare l’effettività della tutela antinfortunistica per i lavoratori “non stabili”, valorizzando il dato, anche di matrice europea, della maggiore vulnerabilità derivante dalla temporaneità del rapporto di lavoro. Il principio di diritto enunciato chiarisce che la parità di trattamento in materia di sicurezza non si esaurisce nell’estensione delle regole generali, ma richiede un adattamento concreto degli strumenti prevenzionistici alle peculiarità della somministrazione. La pronuncia non introduce un principio nuovo, ma applica in modo rigoroso e coerente una regola già desumibile dalla legge. La sua importanza sta nella declinazione concreta dell’obbligo di valutazione dei rischi, che fornisce agli operatori un’indicazione puntuale su come il Dvr debba essere strutturato per i lavoratori somministrati.
Fonte: SOLE24ORE