Centro unico di interesse e licenziamento collettivo

Centro unico di interesse e licenziamento collettivo

  • 11 Novembre 2022
  • Pubblicazioni
Quando si configura in concreto un unico soggetto datoriale tra più società, la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito da tale integrazione, pur in assenza di prova dell'utilizzo promiscuo delle attività dei dipendenti effettivamente licenziati. Così la Corte di cassazione, con l'ordinanza 32834 dell'8 novembre 2022. La Corte di cassazione, ricorda che il collegamento economico-funzionale tra imprese del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro intercorso con una di esse si debbano estendere anche alle altre, essendo configurabile l'esistenza di un unico centro d’imputazione di interessi in presenza di i) unicità della struttura organizzativa e produttiva, ii) integrazione tra le varie attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune, iii) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune e iv) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società, svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di vari imprenditori (Cassazione 1507/2021, Cassazione 19023/2017).