Antisindacali le procedure aziendali che comprimono il diritto di sciopero
- 28 Gennaio 2026
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2025, n. 29740, ha ritenuto che le disposizioni aziendali che impongono procedure prima o durante lo sciopero, incidendo sul libero esercizio del diritto di astensione dal lavoro, sono antisindacali se limitano la scelta del lavoratore o comportano attività non retribuita sotto minaccia di sanzioni disciplinari. L’impresa può adottare misure per contenere i danni materiali dello sciopero, ma non può compromettere la produttività né impedire l’esercizio del diritto costituzionale di sciopero; l’accertamento va effettuato caso per caso in relazione all’effettiva incidenza sulle attività dei lavoratori. La Suprema Corte è chiamata a decidere sul ricorso presentato dalla società Autostrade contro un sindacato nell’ambito di un procedimento ex art. 28, St. Lav., relativo alla presunta natura antisindacale delle disposizioni di servizio emanate nel 2016 relativamente alle procedure da seguire in caso di sciopero da parte del personale addetto all’esazione. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione del Tribunale di prime cure, aveva ritenuto che tali disposizioni limitassero il libero esercizio del diritto di sciopero. Nel caso di specie, le procedure obbligatorie antecedenti allo sciopero emanate dalla società imponevano agli esattori attività della durata compresa tra 15 e 60 minuti, disposizione che ostacolava una decisione libera e immediata, imponendo di decidere in anticipo se aderire o meno allo sciopero. In merito alle procedure richieste una volta iniziato lo sciopero, la Corte d’Appello aveva accertato come obbligassero i lavoratori a svolgere attività non retribuite e soggette a sanzioni disciplinari, senza che la Società avesse dimostrato la necessità di tali misure per preservare la capacità produttiva dell’impresa o garantire la ripresa delle attività dopo l’astensione. Autostrade ha proposto ricorso in Cassazione articolando 2 motivi:
violazione degli artt. 40 e 41, Costituzione, ritenendo che la scelta di aderire allo sciopero non potesse essere lasciata del tutto libera nel tempo e che le procedure contestate fossero giustificate dall’esigenza di tutelare il patrimonio aziendale, soprattutto con riferimento agli incassi non consegnati;
violazione dell’art. 2697, c.c.: la Corte territoriale avrebbe attribuito alla Società l’onere di dimostrare l’assenza di soluzioni alternative alle procedure organizzative emanate. In relazione al primo, ha posto in evidenza che la società datrice di lavoro può adottare misure per ridurre il danno derivante da uno sciopero, ma non tali da comprimere il diritto costituzionale di scioperare e da trasformarsi in strumenti volti a limitare libertà individuale dei lavoratori. Le procedure predisposte da Autostrade, infatti, imponevano attività propedeutiche allo sciopero e obblighi successivi all’inizio dell’astensione, pertanto condizionavano la decisione dei lavoratori e imponevano prestazioni non retribuite sotto la minaccia di sanzioni disciplinari. In merito al secondo motivo, secondo gli Ermellini non si è verificata alcuna violazione dell’art. 2697, c.c., poiché la Corte d’Appello aveva semplicemente accertato la mancanza di elementi idonei a dimostrare la legittimità delle misure contestate in relazione alla tutela della capacità produttiva. Inoltre, La Suprema Corte sottolinea come tale aspetto non sia risultato determinante ai fini della decisione, in quanto il fatto dirimente era la compressione del diritto di sciopero.