Obbligo di offerte di lavoro nel Siisl tra elusione e nuovo onere
- 27 Gennaio 2026
- Pubblicazioni
Dal primo aprile 2026, l’accesso a benefici contributivi per l’assunzione di personale dipendente sarà condizionato al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla pubblicazione delle disponibilità di posizioni lavorative sul sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Dalla stessa data, le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero alla somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione sono tenute a pubblicare tutte le loro offerte di lavoro sulla stessa piattaforma Siisl. La norma prevede che all’obbligo corrisponde la loro facoltà di accedere al Siisl per individuare candidati idonei al matching tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. Sono queste le due principali novità di evidente impatto operativo, contenute nel Dl 159/2025, la cui attuazione non è priva di criticità. Inizialmente introdotto per la gestione del percorso di attivazione digitale richiesto per la fruizione delle misure di politica attiva e di inclusione sociale sostitutive del reddito di cittadinanza, provvedimenti successivi hanno configurato il Siisl come sistema pubblico di incrocio digitale della domanda e dell’offerta di lavoro, con l’ambizioso obiettivo di assicurare la condivisione delle informazioni disponibili sulle banche dati di ministero del Lavoro, Comuni e ministero dell’Interno con quelle dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, ministero della Giustizia, ministero dell’Istruzione, anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico, Inps e altre pubbliche amministrazioni detentrici di dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità. Al Siisl sono anche affidate finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo degli effetti dell’intervento pubblico, da ultimo anche per aumentare la trasparenza nel mercato del lavoro, le pari opportunità e le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modalità attuative di tutte queste innovazioni saranno definite con decreti del ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati comparativamente più rappresentativi e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Dopo i numerosi tentativi fatti a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, il raggiungimento delle finalità dichiarate dipenderà proprio dalle modalità operative che, in passato, hanno costituito un freno allo sviluppo di un sistema di politiche attive efficiente ed efficace. Per quanto riguarda i datori di lavoro, il nuovo obbligo rischia di diventare un aggravio di adempimenti formali. Contro questo rischio, il previsto decreto ministeriale potrebbe prevedere che la verifica amministrativa dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione sia fatta semplicemente tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro, resa attraverso le comunicazioni obbligatorie. Inoltre, occorrerebbe chiarire quale procedura seguire in caso di incentivi legati alla stabilizzazione o il rinnovo di contratti a termine, per i quali, ovviamente, l’azienda non attiva nuova ricerca di personale rispetto a quella fatta per la prima assunzione. In ogni caso, non è da escludere l’adozione di comportamenti elusivi delle finalità della norma che si potrebbero concretizzare nella pubblicazione delle offerte di lavoro solo dopo aver individuato la persona da assumere, con il duplice effetto di rendere vana la disposizione di legge se non per fruire dei bonus assunzionali e di allungare i tempi di inserimento lavorativo. Appare ancora più difficile rendere effettivo l’obbligo di pubblicazione delle offerte da parte delle agenzie per il lavoro, sia per la loro elevata volatilità, sia per l’intrinseca inefficacia di obblighi difficili da verificare e controllare.
Fonte: SOLE 24ORE