Cambio d’appalto, il subentrante paga anche il Tfr maturato in precedenza

Cambio d’appalto, il subentrante paga anche il Tfr maturato in precedenza

  • 27 Gennaio 2026
  • Pubblicazioni
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 4260/2026 del 12 gennaio, ha confermato la decisione di primo grado, che ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da una società subentrante in un contratto di appalto di servizi di pulizia, condannandola a pagare il trattamento di fine rapporto maturato da una lavoratrice anche per i periodi di lavoro alle dipendenze delle precedenti società appaltatrici. La lavoratrice, impiegata in via continuativa in un appalto di servizi di pulizia nel settore scolastico, ha agito in via monitoria contro l’ultimo appaltatore per ottenere l’intero Tfr maturato alle dipendenze dei precedenti, sostenendo che il subentro nell’appalto configurava un trasferimento d’azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile, con conseguente responsabilità solidale della società cessionaria per tutti i crediti di lavoro, compreso il Tfr. Il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo richiesto. La società ha proposto opposizione, deducendo di avere già liquidato il Tfr relativo al periodo in cui la lavoratrice era stata sua dipendente e contestando che, nel caso, sussistesse un trasferimento d’azienda. A dire dell’opponente, si era in presenza di un cambio d’appalto, con applicazione della “clausola sociale” prevista dal Ccnl di settore, che non implicava un trasferimento secondo l’articolo 2112 del Codice civile. Il Tribunale ha però disatteso l’assunto, non avendo la società opponente dimostrato che, nel cambio di appalto, sussistevano elementi di discontinuità nella gestione aziendale rispetto all’organizzazione dell’appaltatore precedente. La Corte d’appello di Roma, adita dalla società soccombente, ha confermato la sentenza di primo grado, fondando la propria decisione sull’articolo 29, comma 3, del Dlgs 276/2003, come modificato dalla legge 122/2016. La Corte ha sottolineato che, prima della modifica, la disposizione citata escludeva che l’acquisizione del personale in un cambio di appalto integrasse un trasferimento d’azienda. Con la modifica del 2016, resasi necessaria per evitare una procedura di infrazione comunitaria per elusione della direttiva 2001/23/Ce, la norma ora prevede una presunzione di operatività dell’articolo 2112 del Codice civile, a meno che si dimostri la ricorrenza di due elementi sostanziali: 
che il nuovo appaltatore abbia «una propria struttura organizzativa e operativa» autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene acquisito; 
che lo svolgimento del servizio sia caratterizzato da «elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa». 
Precisamente, per escludere il trasferimento di azienda occorre che il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante sia dotato di profili di novità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori di produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto (Cassazione 11431/2025; 27607/2024; 27707/2025). In sostanza, con la nuova formulazione, il legislatore ha introdotto un’inversione dell’onere della prova, onerando l’appaltatore subentrante, che nega la cessione di azienda, della prova degli elementi di discontinuità nell’organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per la sua esecuzione. Nel caso esaminato, nessuna prova è stata fornita dalla società appellante: gli elementi astrattamente idonei a dimostrare la discontinuità (diversità di sede, orari, strumenti) sono stati ritenuti inammissibili perché introdotti solo in grado d’appello e quindi, non dimostrabili. Pertanto, in assenza della prova della discontinuità, ovvero della presenza di un’organizzazione e di un modello operativo nuovi, la vicenda è stata qualificata come trasferimento di azienda, con conseguente responsabilità solidale dell’appellante per l’intero Tfr maturato dalla lavoratrice.

Fonte: SOLE24ORE